COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SINIBALDI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. 23 SGS DEL 5.12.2013 (Gara: ACCADEMIA ANAGNI – PROCALCIO FERENTINO del 30.11.2013 – Campionato Allievi Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCADEMIA ANAGNI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SINIBALDI PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. 23 SGS DEL 5.12.2013 (Gara: ACCADEMIA ANAGNI – PROCALCIO FERENTINO del 30.11.2013 – Campionato Allievi Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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