COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE LORENZO SEMPRINI (TESS. FENICE A.S.D.) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 C5 DEL 13.11.2013 (Gara: VALENTIA – FENICE A.S.D. del 9.11.2013 – Campionato C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE LORENZO SEMPRINI (TESS. FENICE A.S.D.) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 A SUO CARICO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 C5 DEL
13.11.2013
(Gara: VALENTIA – FENICE A.S.D. del 9.11.2013 – Campionato C5 Serie C2)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore SEMPRINI LORENZO al
30.10.2016
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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