COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 – Reclamo ASD San Cipriano avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Gara San Cipriano – Bragno del 15 dicembre 2013 Campionato Promozione. C.U. n. 35 del 19.12.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 - Reclamo ASD San Cipriano avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. Gara San Cipriano - Bragno del 15 dicembre 2013 Campionato Promozione. C.U. n. 35 del 19.12.2013. Avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse l’ASD San Cipriano ha proposto motivato reclamo depositato nei termini. L’istanza è improponibile per l’applicazione estensiva dell’art. 45 punto 3 lettera c Codice di Giustizia Sportiva che dispone la non impugnabilità della squalifica del campo di gioco per una giornata di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara irricevibile il reclamo come proposto dall’ASD San Cipriano avverso l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto. Senza entrare nel merito dell’atto d’appello devesi osservare come la sanzione dell’obbligo di disputare gare a porte chiuse (correttamente applicata dal primo giudice) trovi, nell’ambito del calcio del capoluogo ligure, insormontabili ostacoli nella sua applicazione dovuti alla storica mancanza di campi di gioco che determina l’uso intensivo dei pochi esistenti senza gli opportuni distanziamenti negli orari di disputa talché le partite si susseguono l’una dopo l’altra rendendo in sostanza impossibile l’allontanamento delle tifoserie dalle tribune (laddove esistenti) prima dell’inizio della successiva gara; esistono anche altri ostacoli di natura logistica relativi alla posizione degli impianti spesso costruiti uno attiguo all’altro con passaggi comuni e spogliatoi non indipendenti. La difficoltà di applicazione di questa sanzione porta all’inevitabile conclusione che, limitatamente al territorio cittadino, sia opportuno non infliggerla sostituendola con altre previste, per la tipologia d’infrazione, dal nostro ordinamento sportivo.
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