COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Reclamo della società ASD Arenzano F.C. avverso la squalifica dell’allenatore Maurizio Podestà fino al 16 gennaio 2014 – Gara Arenzano – Ceriale dell’11.12.2013 Campionato Promozione. C.U. n. 35 del 19.12.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Reclamo della società ASD Arenzano F.C. avverso la squalifica dell'allenatore Maurizio Podestà fino al 16 gennaio 2014 - Gara Arenzano - Ceriale dell'11.12.2013 Campionato Promozione. C.U. n. 35 del 19.12.2013. Il reclamo è improponibile. L’art. 45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva dichiara non impugnabili le squalifiche di tecnici fino a un mese. Nel caso di specie il provvedimento disciplinare è apparso sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 19 dicembre 2013 e la sua durata non raggiunge il minimo per cui è ammessa opposizione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara irricevibile il reclamo come proposto dall’ASD Arenzano F.C. avverso la squalifica dell’allenatore Maurizio Podestà e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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