COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 25.11.2013 a carico di STEBLIANKO DMYTRO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS ed art. 10 comma 2 CGS in relazione all’Art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per aver affermato di non essere stato tesserato per società estere contrariamente al vero.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 16/01/2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 25.11.2013 a carico di
STEBLIANKO DMYTRO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS ed art. 10 comma 2 CGS in relazione all'Art. 40, comma 11 bis delle NOIF, per aver affermato di non essere stato tesserato per società estere contrariamente al vero.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, preso atto che il deferito non si è presentato avanti questa Commissione nonostante fosse stato regolarmente convocato, rilevato che il Rappresentante della Procura ha chiesto di comminare al deferito la squalifica di tre mesi in ordine alle violazioni contestate nell'atto di deferimento.
OSSERVA
dagli atti del procedimento emerge chiaramente e documentalmente che il deferito ha giocato presso il club FC ENERGETIYK – ZMIIVSKA, appartenente alla federazione Ucraina, mentre all'atto del tesseramento per la società USD GERARDIANA MONZA ha dichiarato di non essere mai stato tesserato per società estere, contrariamente al vero.
Tale comportamento costituisce pacificamente violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 CGS ed art. 10 comma 2 CGS in relazione all'Art. 40, comma 11 bis delle NOIF.
PQM
La Commissione disciplinare territoriale
COMMINA
a STEBLIANKO DMYTRO tre mesi di squalifica da scontarsi quando sarà tesserato regolarmente per la FIGC.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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