COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONDOLFO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX PIOBBICO/MONDOLFO CALCIO DEL 12.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 15.1.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MONDOLFO CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AUDAX PIOBBICO/MONDOLFO CALCIO DEL 12.1.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 15.1.2014) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore HERVAT Luca, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro e, al momento di lasciare il campo di gioco, del pubblico. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Mondolfo Calcio chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione applicata al proprio calciatore. Ammetteva la reclamante che il proprio tesserato, nell’occasione, protestò nei confronti dell’arbitro, in modo eccessivo, ma senza contenuti o intenti di violenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e, in ogni caso, sono riportati negli atti del procedimento, risultando superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti evidenzia che la condotta tenuta dal calciatore Hervat nei confronti dell’arbitro si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto, in particolare di violenza; • ritenuto che alla sanzione applicabile per quanto sopra debba essere cumulata quella derivante dal comportamento tenuto dallo stesso calciatore nei confronti del pubblico, al momento di lasciare il terreno di gioco; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Mondolfo Calcio e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore HERVAT Luca a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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