COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. MAFALDA SPORT – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 54 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA SAN FELICE CALCIO-MAFALDA SPORT DEL 15.12.2013 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIR. D – 11^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 Del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. A.S.D. MAFALDA SPORT – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. – C.U. N. 54 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA SAN FELICE CALCIO-MAFALDA SPORT DEL 15.12.2013 – CAMP. 2^ CATEGORIA GIR. D – 11^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Preliminarmente va riferito che la richiesta di ascoltare il calciatore sanzionato ed i dirigenti presenti in distinta non può essere accolta, perché l'art. 36, comma 6, del C.G.S. riconosce al solo ricorrente il diritto ad essere sentito in merito al ricorso presentato; nel caso in esame la persona titolata a chiedere di essere sentita era il firmatario del ricorso, ossia il Presidente della società. Pure da non accogliere è la richiesta di confronto con il direttore di gara, perché l'art. 34, comma 5, secondo periodo, del C.G.S. non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate. La ricorrente nega che il calciatore Lamelza Enrico abbia tenuto comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e, tantomeno, lo abbia sfiorato minimamente; ammette che il calciatore F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 16 GENNAIO 2014 Pagina 1630 nella sua qualità di capitano della squadra si è avvicinato, "seppure a muso duro", all'arbitro per chiedere spiegazioni dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria. Le considerazioni riportate in ricorso non possono essere poste a base dell'odierna decisione perché riguardano episodi di gioco che niente hanno a che fare con i fatti in discussione. Il referto arbitrale ed il suo supplemento fanno piena prova sul comportamento tenuto dai calciatori durante la gara, quando non contengono contraddizioni e riportano in modo preciso i fatti verificatisi. Nel caso in esame la ricostruzione riportata sul supplemento di rapporto appare veritiera e porta a riconoscere la responsabilità del calciatore Lamelza Enrico per la volontarietà dell'atto consistito nel pestare il piede all'arbitro e per le frasi offensive proferite nei suoi confronti, riportate in modo chiaro. Non sono, invece, riportate sul suddetto documento frasi minacciose. Tale elemento porta a poter riconoscere una riduzione della sanzione della squalifica. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore Lamelza Enrico, capitano,a tutto il 31 marzo 2014.Nulla per la tassa non versata.
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