COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD NIZZA MILLEFONTI avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sui comunicati ufficiali n. 35 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta del 28.11.13 e n. 37 del medesimo Comitato del 5.12.13 in riferimento alla gara NIZZA MILLEFONTI – RIVER MOSSO valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ASD NIZZA MILLEFONTI avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sui comunicati ufficiali n. 35 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta del 28.11.13 e n. 37 del medesimo Comitato del 5.12.13 in riferimento alla gara NIZZA MILLEFONTI – RIVER MOSSO valida per il Campionato di Prima Categoria – Girone D La Società ASD NIZZA MILLEFONTI, con due atti di ricorso oltremodo argomentati, reclama avverso i provvedimenti con i quali il G.S. ha inflitto al giocatore NARGI Nicola la squalifica sino al 14.12.14, a STIVALA Massimiliano la squalifica per 5 gare, a MAMMOLA Roberto la squalifica per 4 gare ed ha assegnato alla ricorrente gara persa con il risultato NIZZA MILLEFONTI – RIVER MOSSO 0-3, ritenendo immotivata la sospensione decretata dal direttore di gara e la sua ricostruzione dei fatti così come riportata negli atti ufficiali di gara. La Commissione Disciplinare, all’esito dell’audizione della reclamante a seguito di sua formale richiesta, e del direttore di gara, non è dell’avviso della medesima e ritiene i provvedimenti del G.S. fondati e meritevoli di conferma. Il G.S., infatti, ha correttamente motivato le ragioni per le quali la decisione del direttore di gara di non proseguire nella direzione della partita sia del tutto comprensibile e motivata. Il fatto di essere stato destinatario di una graduale e crescente contestazione da parte dei giocatori del NIZZA MILLEFONTI (quelli poi sanzionati), sfociata prima in una ripetuta aggressione verbale e poi sin'anche fisica da parte del NARGI che lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio sx che gli procurava forte dolore, è circostanza di per sé sufficiente a fondare la sua decisione di interrompere definitivamente la gara. La condotta del NARGI in particolare, ma anche quella dei suoi compagni MAMMOLA e STIVALA, emerge in modo chiaro ed inequivocabile dal supplemento di rapporto che l'arbitro ha stilato in data 26.11.2013 e che ha totalmente confermato nel corso della sua audizione del 10.1.2014. Tali condotte sono state delineate in modo chiaro, preciso e circostanziato, esattamente nei termini poi sanzionati dal G.S i cui provvedimenti meritano, quindi, conferma. In conclusione, i provvedimenti del G.S. sono condivisibili e non meritano di essere riformati. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il ricorso in oggetto Pone a carico della Società NIZZA MILLEFONTI la tassa di reclamo che non risulta versata.
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