COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco, rispettivamente Presidenti delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX, A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO e delle predette Società per rispondere: i Presidenti della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto all’art. 24 LND specificato in C.U. n. del 1.7.2010 al punto 1.31 del Comitato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco, rispettivamente Presidenti delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX, A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO e delle predette Società per rispondere: i Presidenti della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento a quanto previsto all’art. 24 LND specificato in C.U. n. del 1.7.2010 al punto 1.31 del Comitato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta, le Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con circa centoventi distinti atti emessi tra il giugno ed il dicembre del 2012, la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione un pari numero di Presidenti e relative Società per rispondere della violazione in epigrafe indicata commessa nella Stagione Sportiva 2010-2011. L’elevato numero dei deferimenti e l’ordinario carico di impegni della Commissione non consentiva di programmarne, nel corso della passata stagione sportiva, l’integrale trattazione necessaria a garantire l’uniformità di trattamento dei soggetti e delle società incolpate in considerazione delle modifiche alla disciplina della materia intervenute e suscettibili di intervenire, come si vedrà in seguito. Nel corso della presente stagione sportiva, previa riunione dei procedimenti relativi a Società scelte a campione per ogni campionato di competenza in cui è stata segnalata la violazione sopra indicata, veniva fissato il giudizio disciplinare. Sono dunque stati deferiti avanti a questa Commissione Disciplinare i Presidenti BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità poiché all’atto della domanda di iscrizione della Società al campionato di competenza per la stagione sportiva 2010-2011 da effettuarsi entro il termine ordinatorio previsto per il campionato medesimo, non osservavano compiutamente le prescrizioni imposte: le Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX, A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato al proprio Presidente. I presenti procedimenti traggono origine da note tutte datate 7.6.2011 inviate alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in cui si segnalava che ogni Società indicata in epigrafe non aveva “..osservato il termine ordinatorio relativamente alle prescrizioni fissate da questo Consiglio Direttivo in questo Comitato Regionale in ordine alla presentazione della domanda di iscrizione ai Campionati 2010/11...”. Dette note erano accompagnate dalla documentazione necessaria all’accertamento del fatto e da richiesta di applicazione delle sanzioni previste nel C.U. n. 1 del 1.7.2010 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. Nella seduta del 17.1.2014, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Mario Carpenteri in rappresentanza della Procura Federale. Sono altresì comparsi i signori GARAU Nazario delegato dal Presidente del BORGARETTO, BARACCO Luca Presidente del DON BOSCO CASELLE, CANINA Alessandro Presidente dell’ASTERIX e l’avv. Giacomo ROSSI in qualità di difensore sia del Presidente che del FOSSANO CALCIO. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: inibizione per giorni 45 a carico di NICOLA Danilo, per giorni 30 a carico di LASTELLA Massimiliano e MAZZETTO Orlando, per giorni 15 a carico di BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, BARACCO Luca, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, BODO Francesco; ammenda di € 900 a carico del FOSSANO CALCIO, di € 45 a carico dell’ASTERIX, di € 180 a carico del DON BOSCO CASELLE e del BORGARETTO, di € 240 a carico del MONCALVO, di € 104 a carico del LATTES BORGARO, di € 120 a carico del CASTIGLIANO, di € 75 a carico del LAURIANO CALCIO A 5, di € 100 a carico del PIEMONTE SERVICE, di € 180 al MUSIELLO SALUZZO 90. L’avv ROSSI ed il sig. GARAU richiamavano le memorie depositate nell’interesse delle Società rappresentate e tutti i presenti chiedevano di essere dichiarati esenti da responsabilità. MOTIVI DELLA DECISIONE La punibilità della condotta sopra descritta era espressamente prevista nel C.U. n. 1 del 1.7.2010 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta al punto 1.31 laddove si affermava: “…Si fa presente che l’inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva competenti… “. Analoga disposizione veniva prevista nel C.U. n.1/2011 mentre non veniva più riportata nel C.U. n.1/2012. Nella presente stagione sportiva, in base al punto 1.36 del C.U. n. 1 del 1.7.2013, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato nel termine fissato, il Consiglio Direttivo presso il Comitato ha l’onere di informare la Società circa le inadempienze riscontrate accordando la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un successivo termine fissato dal Consiglio Direttivo medesimo. Il quadro normativo delineato consente di ritenere abrogato l’illecito sportivo di cui al deferimento. Ora, atteso che, nel vigente ordinamento sportivo non è disciplinato il caso di successione nel tempo di norme sanzionatorie e che, in base all’art. 2 C.G.S., “In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”, il consolidato principio di civiltà giuridica in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore al momento in cui fu commesso, non costituisce più illecito, assunto nel vigente ordinamento della Repubblica Italiana all’art. 2 Codice Penale, deve trovare applicazione al caso di specie; conseguentemente, alla data odierna ed a seguito della predetta successione di norme, ritiene codesta Commissione Disciplinare che non sia possibile applicare la punizione sportiva, in quanto non più prevista dalla normativa di riferimento. Né d’altra parte si può affermare che la condotta addebitata integri violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza. L’inosservanza di un termine ordinatorio non comporta, salvo che non sia espressamente previsto, conseguenze di carattere sanzionatorio ed è normalmente frutto di negligenza, a volte addebitabile a deficit organizzativo abbastanza frequente nelle società che operano in ambito dilettantistico e non ha nulla a che vedere con il comportamento sleale, scorretto o improbo. P. Q. M. La Commissione Disciplinare dichiara NON LUOGO A PROVVEDERE nei confronti dei signori BERRINO Piero, DELLE SASSE Pier Carlo, NICOLA Danilo, BARACCO Luca, MAZZETTO Orlando, PELLERINO Domenico, FUOCO Dante, CANINA Alessandro, LASTELLA Massimiliano, BODO Francesco e delle Società U.S.D. MONCALVO CALCIO, G.S.D. BORGARETTO CALCIO, A.S.D. FOSSANO CALCIO, A.S.D. DON BOSCO CASELLE, A.S.D. PIEMONTE SERVICE, S.C. MUSIELLO A.C. SALUZZO 90, U.S.D. LAURIANO CALCIO A 5, A.P. ASTERIX, A.S LATTES BORGARO, G.S.D. E. CASTIGLIANO perché la condotta addebitata non è più prevista come illecito sportivo dai regolamenti federali.
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