COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della RIVAROLESE 2009 Srl avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Distrettuale di Ivrea n. 22 del 19.12.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore NABILI Fouad (gara S.A. Castellamonte/Rivarolese 2009 del 14.12.2013 – Campionato Allievi Provinciali )

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della RIVAROLESE 2009 Srl avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Distrettuale di Ivrea n. 22 del 19.12.2013, con il quale veniva comminata la squalifica per sei gare al giocatore NABILI Fouad (gara S.A. Castellamonte/Rivarolese 2009 del 14.12.2013 - Campionato Allievi Provinciali ) Con il reclamo in oggetto la società Rivarolese 2009 richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Nabili Fouad, ritenendola eccessiva in base ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella risultante dalla documentazione ufficiale; afferma infatti la ricorrente che il giocatore si sarebbe limitato a commettere un fallo consistente in una spallata ai danni di un avversario, senza colpirlo con un pugno ed uno sputo e rientrando negli spogliatoi a seguito dell’espulsione, invitato dall’allenatore e dai dirigenti a non discutere la decisione arbitrale. Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che il sig. Nabili commetteva un grave fallo su un avversario colpendolo con un pugno ed attingendolo con uno sputo quando ormai era a terra, simulando di avere subito il fallo lui stesso e ritardando l’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione sino ad essere allontanato dal suo capitano. Il giocatore inoltre, a seguito dell’espulsione, stazionava all’ingresso degli spogliatoi continuando ad insultare e minacciare il direttore di gara. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore squalificato giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo, che deve conseguentemente essere confermata. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il reclamo della RIVAROLESE 2009, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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