COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: A.S.D. MONTEFIORE – A.S.D. FABRIZIO MICCOLI del 03.11.2013 (Reclamo della A.S.D. Montefiore del 13.11.2013 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la sanzione dell’ammenda di € 103,00, nonché la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Società Fabrizio Miccoli, pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 37 del 07.11.2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 16.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. MONTEFIORE – A.S.D. FABRIZIO MICCOLI del 03.11.2013 (Reclamo della A.S.D.
Montefiore del 13.11.2013 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale recante la sanzione
dell'ammenda di € 103,00, nonché la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in
favore della Società Fabrizio Miccoli, pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 37 del
07.11.2013).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo come proposto;
Espletata l'istruttoria;
Accertato che il mancato svolgimento dell'incontro non è imputabile alla A.S.D. Montefiore, sebbene al
comportamento del terzo concessionario del Campo Sportivo che non ne ha consentito l’accesso e l’uso;
Ritenuto, pertanto, di non dover qualificare la reclamante come rinunciataria a termini dell’art. 55 N.O.I.F.;
Tutto quanto innanzi accertato e ritenuto, in accoglimento del reclamo come proposto,
DELIBERA
1. annullarsi le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicate il 07/11/2013 sul Comunicato
Ufficiale N. 37 del C.R. Puglia – LND;
2. per l’effetto ordinarsi la rifissazione dell'incontro tra la A.S.D. Montefiore e la A.S.D. Fabrizio Miccoli,
valevole per il Campionato Regionale Allievi, mandando all’Organo Tecnico per l’espletamento di tutti gli
incombenti necessari;
3. non addebitarsi alcuna tassa atteso l'accoglimento del gravame.
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