COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SAN BIAGIO VILLASOR (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.12.2013. Gara San Biagio / Nora Nuraminis del 22.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. SAN BIAGIO VILLASOR (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 27.12.2013. Gara San Biagio / Nora Nuraminis del 22.12.2013. La Società San Biagio Villasor presentava rituale reclamo avverso la squalifica del proprio calciatore Podda Alex sanzionato dal Giudice Sportivo per avere rivolto parole offensive all’indirizzo del direttore di gara, frasi reiterate mentre abbandonava il terreno di gioco e per aver mostrato al predetto i genitali. La ricorrente chiedeva una congrua riduzione della squalifica assumendo che da parte del Podda vi sarebbe stato unicamente un atteggiamento ingiurioso nei confronti del direttore di gara e che comunque, lo stesso giocatore, non avrebbe affatto mostrato i genitali. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatato che dal contenuto dello stesso si evince in maniera inequivocabile che il Podda oltre ad ingiuriare reiteratamente il direttore di gara, avrebbe, inoltre, mostrato allo stesso i genitali, ritiene, pur non dubitando su quanto riferito dal direttore di gara, che la sanzione inflitta al reclamante debba considerarsi eccessiva. Infatti alla luce della prescrizione normativa di cui al Codice di Giustizia Sportiva si ritiene congrua ridurre la squalifica a tre giornate di gara. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Podda Alex a tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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