COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore SODDU Simone – tesserato Atletico Cortoghiana Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 19.12.2013. Gara Nora Nuraminis / Atletico Cortoghiana del 15.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 16.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore SODDU Simone – tesserato Atletico Cortoghiana Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 19.12.2013. Gara Nora Nuraminis / Atletico Cortoghiana del 15.12.2013. Il tesserato calciatore Soddu Simone ha presentato reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato punito con la sanzione della squalifica fino al 30.04.2014 in quanto “espulso per aver sputato in direzione dell’arbitro colpendolo alla mano sinistra, alla notifica del provvedimento proferiva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara”. La Commissione Disciplinare, verificata la regolare presentazione del reclamo, ha sentito il direttore di gara il quale, nel confermare il fatto, ha dichiarato di non aver visto direttamente l’atto dello sputo e di averlo addebitato al Soddu per aver visto soltanto lui, una volta giratosi nella direzione dalla quale sarebbe provenuto; ha dichiarato di non essere in grado di affermare di essere stato un atto volontario ed ha confermato che dopo la gara il giocatore, recatosi nel suo spogliatoio, ha presentato le sue scuse per l’atteggiamento riprovevole tenuto durante la gara. La Commissione Disciplinare ha sentito, altresì, il giocatore reclamante il quale nel negare decisamente di non essersi reso interprete dello sputo, come motivato nel reclamo, ha confermato di aver proferito frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara e di avere, al termine della partita, manifestato le sue scuse direttamente all’attenzione dell’arbitro. Letti gli atti del procedimento e tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e dall’atteggiamento assunto dal reclamante dopo la gara, la Commissione ritiene di poter accedere alla richiesta proposta dal Soddu Simone e DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al giocatore Soddu Simone dal 30.04.2014 al 31.01.2014. Dispone la restituzione della tassa.
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