COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 66/A A.S.D. RADDUSA (CT) avverso la decisione del giudice sportivo – gara campionato 1^ Cat. gir. “H” Raddusa/Castel di Judica del 15/12/2013 – Comunicato Ufficiale 254 del 18/12/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 66/A A.S.D. RADDUSA (CT) avverso la decisione del giudice sportivo – gara campionato 1^ Cat. gir. “H” Raddusa/Castel di Judica del 15/12/2013 – Comunicato Ufficiale 254 del 18/12/2013 La A.S.D. Raddusa ha inoltrato appello avverso le decisioni assunte Giudice di prime cure. All’udienza odierna è stato ascoltato il rappresentante legale della società che ne aveva fatto specifica richiesta. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 33 comma 6 del C.G.S. il reclamo è palesemente inammissibile. Infatti dalla lettura dello stesso non è dato evincersi quali siano i provvedimenti impugnati infatti la reclamante così esordisce:” Avverso la decisione del Giudice sportivi(o) in riferimento alla gara A.S.D. Raddusa – A.S.D. Castel di Judica del 15/12/2013 riportata sul C.U. n.254 del 18 dicembre 2013”. Inoltre il gravame in questione risulta essere assolutamente privo di ogni e qualsiasi motivazione infatti la società nel suo più che sintetico reclamo così scrive:” Non avvertiamo motivi di difesa data la complessi(vi)tà del supplemento di rapporto non conforme al primo rapporto stilato dal direttore di gara”. Le superiori ed evidenziate manchevolezze peraltro non possono essere sanate da quanto dichiarato dalla reclamante all’udienza odierna non solo perché il reclamo de quo risulta essere inammissibile ab origine, ma anche perché lo stesso non avrebbe permesso alla contro parte interessata, a cui risulta essere stato notificato, di potere validamente contro dedurre. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara la inammissibilità dell’appello inoltrato dalla A.S.D. Raddusa e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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