COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 95/A A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Palazzo Raffaele – gara campionato Eccellenza. gir. “A” Alcamo/A.S.D. Mazara Calcio del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 95/A A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Palazzo Raffaele – gara campionato Eccellenza. gir. “A” Alcamo/A.S.D. Mazara Calcio del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014 La A.S.D. Mazara Calcio ha inoltrato appello avverso le decisioni assunte Giudice di prime cure riferendo una propria versione dei fatti contestati ed evidenziando come il gesto addebitato al proprio tesserato, capitano della squadra, sia avvenuto, certamente involontariamente, nell’atto di sedare una lite fra un suo compagno di squadra e di un avversario. Chiede pertanto l’appellante una sensibile riduzione della squalifica determinata a carico del tesserato Palazzo Raffaele. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi 35 comma 1 punto 1 del C.C.S., i rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasioni delle gare. Nel rapporto dell’AA1 è riportato che “il giocatore Palazzo colpiva un avversario al volto con una gomitata, lo stesso prima di colpire l’avversario cercava di sedare una lite tra un compagno ed un avversario”. Tale descrizione del fatto, non rilevato dall’arbitro, non pone in dubbio alcuno che il gesto irregolare sia effettivamente avvenuto come riportato nella refertazione dell’AA1, ma tuttavia deve evidenziarsi che tale gesto non ha recato alcun danno fisico all’avversario, né dolore o quant’altro, così potendosi supporre che si sia trattato di un movimento scomposto, certamente non violento, e tuttavia sanzionabile come riportato in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello inoltrato dalla A.S.D. Mazara Calcio ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Palazzo Raffaele e, per l’effetto, dispone non addebitarsi tassa reclamo.
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