COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 101/A A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) avverso squalifica fino al 30/04/2014 calciatore sig. Arotaritei Andrei – gara campionato 3^ Cat. Gir. “B” Maniace/New Randazzo del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 35 del 08/01/2014 Delegazione Provinciale di Catania

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 101/A A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) avverso squalifica fino al 30/04/2014 calciatore sig. Arotaritei Andrei – gara campionato 3^ Cat. Gir. “B” Maniace/New Randazzo del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 35 del 08/01/2014 Delegazione Provinciale di Catania La A.S.D. New Randazzo ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata. In particolare la reclamante sostiene che il calciatore in questione non avrebbe assolutamente spintonato l’arbitro ma il contatto sarebbe avvenuto per un caso fortuito dovuto al fatto che sì lo Arotaritei si sarebbe diretto velocemente, unitamente ad altri suoi compagni, verso l’arbitro ma, una volta giunto nei suoi pressi, arrestava improvvisamente la corsa venendo così sospinto da un suo compagno che lo seguiva con la conseguenza che urtava involontariamente il direttore di gara. In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione così come irrogata dal giudice territoriale sia rideterminata in termini più equi in relazione al reale accadimento dei fatti. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In particolare dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che al 32’ del 2° t., a seguito della segnatura della quinta rete da parte della società Maniace, il calciatore Arotaritei Andrei si dirigeva di corsa verso l’arbitro e lo spingeva facendolo barcollare. In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara; ciò non di meno a giudizio di questa Commissione la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo in ragione del fatto che si è trattato di un unico gesto rimasto isolato che non ha avuto alcuna conseguenza per il direttore di gara non essendo stato, peraltro, preceduto o seguito da altri comportamenti antiregolamentari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Arotaritei Andrei fino al 31 marzo 2014. Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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