COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 104/A A.S.D. EUROCALCETTO (PA) avverso squalifica per sette gare calciatore Tusa Salvatore – gara campionato Giovanissimi Regionali Gir. “B” Ginnic Club Stadium/A.S.D. Eurocalcetto del 09/01/2014 – Comunicato Ufficiale 284 sgs 63 del 10/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 104/A A.S.D. EUROCALCETTO (PA) avverso squalifica per sette gare calciatore Tusa Salvatore – gara campionato Giovanissimi Regionali Gir. “B” Ginnic Club Stadium/A.S.D. Eurocalcetto del 09/01/2014 – Comunicato Ufficiale 284 sgs 63 del 10/01/2014 La A.S.D. Eurocalcetto ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata. In particolare la reclamante sostiene che la sanzione inflitta al proprio tesserato è sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti in considerazione del fatto che il proprio tesserato era stato precedentemente provocato da un avversario e solo per questo reagiva in modo comunque inaccettabile. Chiede pertanto il riesame del provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. In dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che il calciatore Tusa Salvatore, all’atto dell’espulsione determinata dall’arbitro per un atto spregevole posto in atto nei confronti di un avversario, insultava l’arbitro profferendo una generica minaccia. La Commissione Disciplinare Territoriale, pure valutando inaccettabili e meritevoli di sanzione i comportamenti assunti dal calciatore in questione, rileva tuttavia che il reclamo de quo possa trovare parziale accoglimento in quanto il suo atteggiamento, se pur grave, può essere sanzionato applicando le disposizioni dell’art.19 comma 4 lett. a) e lett.b) del C.G.S., e pertanto ridetermina la squalifica come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Tusa Salvatore. Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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