COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 109/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifiche per sei gare del calciatore Fazio Michelangelo, per tre gare dei calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro – gara campionato 1^ categoria Gir. “F” Cometa Biancavilla/Misterbianco dell’11/01/2014 – Comunicato Ufficiale 296 del 15/01/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 307 del 21.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 109/A A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifiche per sei gare del calciatore Fazio Michelangelo, per tre gare dei calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro – gara campionato 1^ categoria Gir. “F” Cometa Biancavilla/Misterbianco dell’11/01/2014 – Comunicato Ufficiale 296 del 15/01/2014 La A.P.D. N.B.I. Misterbianco ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata. In particolare l’appellante riferisce la propria versione dei fatti contestati ed in particolare evidenzia: - che il calciatore Fazio Michelangelo “si poneva da paciere tra giocatori di casa ed avversari, al fine di sedare gli accesi animi venutesi a creare e solo in occasione dell’estrazione del cartellino rosso da parte del Direttore di gara, incredulo e sconfortato, per la decisione presa, riferiva affermazioni di stupore nei confronti dello stesso”; - che i calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro “in occasione del parapiglia tra i calciatori, sono rimasti in panchina ed hanno lasciato il terreno di giuoco dopo il termine dell’incontro quando l’arbitro era già nello spogliatoio, tanto da apprendere della loro espulsione solo dopo la compilazione della velina da parte dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Nel merito, dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che, a gara appena conclusa, il calciatore Fazio Michelangelo spintonava l’arbitro subendo il provvedimento di espulsione e che, durante il tragitto dal campo di giuoco agli spogliatoi, i calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro insultavano ripetutamente l’arbitro con frasi altamente offensive, subendo anch’essi il provvedimento di espulsione. La Commissione Disciplinare Territoriale considera pertanto che le argomentazioni a difesa riferite dall’appellante non trovano riscontro alcuno nella descrizione dei fatti riferita dall’arbitro nel proprio referto che, come prima detto, gode di fede privilegiata. Tuttavia, pure valutando inaccettabili e meritevoli di sanzione i comportamenti assunti dai calciatori in questione, rileva che il reclamo de quo possa trovare parziale accoglimento applicando, per quanto al calciatore Fazio Michelangelo, la sanzione prevista dall’art.19 comma 1 lett. e) del C.G.S., e, per quanto ai calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro, la sanzione prevista dall’art.19 comma 4 lett. a) del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Fazio Michelangelo, e per due gare la squalifica a carico dei calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro . Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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