COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo dell’U.S.D. GAMBASSI TERME avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Jacopo Tafi fino 09.02.2014 (due mesi e 12 giorni).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo dell’U.S.D. GAMBASSI TERME avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Jacopo Tafi fino 09.02.2014 (due mesi e 12 giorni).
Reclama l’U.S.D. Gambassi Terme avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Jacopo Tafi fino al 09.02.2013 (due mesi e 12 giorni), con la seguente motivazione: “dopo essere stato ammonito per proteste, rivolgeva al D.g. frase offensiva e denigratoria per motivi di colore, costituendo comportamento discriminatorio”.
La reclamante contesta il provvedimento impugnato, negando le offese di carattere razzista e chiedendo una rideterminazione della sanzione “in termini più congrui”, con esclusione dell’aggravante contestata per comportamento discriminatorio.
A supporto della propria richiesta la società pone in evidenza la correttezza del calciatore nella sua ultradecennale esperienza, rilevando – inoltre - che la stessa compagine societaria da oltre cinquant’anni fa calcio senza aver mai ricevuto condanne per comportamenti discriminatori, ottenendo buoni traguardi nella coppa disciplina e, soprattutto, annoverando nelle proprie fila giocatori di ogni nazionalità (albanesi, rumeni e senegalesi).
La reclamante, pertanto, contesta la versione arbitrale dei fatti, in particolare con riferimento all'espressione di carattere discriminatorio pronunciata nei confronti del D.g. che, a suo dire, sarebbe stata da quest’ultimo mal percepita o interpretata, in quanto mai pronunciata dal calciatore.
La società, infatti, precisa che l’Arbitro potrebbe aver percepito erroneamente le frasi pronunciate dal calciatore al momento della notifica del provvedimento di ammonizione, confondendole con quelle del pubblico che in quel frangente stava protestando veementemente.
In buona sostanza, la società ammette e riconosce il comportamento minaccioso del calciatore nei confronti dell’Arbitro, per avere il Tafi pronunciato la frase “se prendo goal ti mangio le orecchie”, contestando alla radice l'aggravante per comportamento discriminatorio, in quanto la frase di matrice razzista “nero di merda” non è stata da quest'ultimo pronunciata.
La reclamante a comprova di quanto sostenuto allega al proprio ricorso alcune dichiarazioni testimoniali, chiedendo di essere sentita in relazione ai motivi di reclamo.
All’udienza del 10.01.2014 si è presentato dinanzi al Collegio il Presidente della società il quale, dopo aver appreso il contenuto del supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori, ha insistito per la riduzione della sanzione, ribadendo l’assoluta mancanza di ogni intento razzista da parte del calciatore e non escludendo che l’offesa in parola sia derivata dal pubblico presente sugli spalti.
La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, così decide.
Il reclamo è immeritevole di accoglimento.
La reclamante offre una ricostruzione parziale dei fatti che viene smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l’istruttoria di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni arbitrali.
Gli elementi e le circostanze introdotte con il ricorso dalla reclamante non consentono di poter confutare la versione dei fatti riportata dall’arbitro nel referto gara (irrilevanti ai fini del decidere, in quanto inammissibili, sono le dichiarazioni testimoniali allegate dai reclamanti), al quale, come noto, viene riconosciuto dalle Carte Federali carattere di fede privilegiata rispetto ad ogni deduzione e allegazione.
In buona sostanza, il Legislatore sportivo, nell’evidente tentativo di soddisfare esigenze di speditezza, di economia processuale e di giudicato, ha riconosciuto alle risultanze dei referti arbitrali carattere di ‘verità’, salvo che dagli atti stessi non emergano elementi e circostanze contraddittorie atte a minare la veridicità di quanto in esso viene affermato o, comunque, risultino capaci di instillare nel Giudicante un minimo di dubbio sulla dinamica dei fatti.
Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati consentono di poter escludere la presenza di elementi di contraddittorietà nei rapporti arbitrali.
Entrambi i rapporti redatti dall’arbitro sono chiari, precisi, particolarmente circostanziati, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante, tali da far escludere dal novero delle ipotesi la tesi dell’erronea percezione/interpretazione dei fatti da parte dell'Arbitro.
Invero, dal quadro probatorio emerge con tutta evidenza la responsabilità del giocatore in ordine agli addebiti contestati, avendo quest'ultimo accompagnato le minacce pronunciando nei confronti del D.g. l’offesa di matrice razzista.
Peraltro, non appare credibile la tesi secondo la quale il calciatore si sarebbe limitato a pronunciare la frase minacciosa “se prendo goal ti mangio le orecchie” in assenza di espressioni rafforzative di carattere offensivo, tenuto conto della reazione spropositata del calciatore al momento del fischio del calcio di punizione e delle (sue) reiterate proteste.
La sanzione, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria e in ragione dell'aggravante per comportamento discriminatorio, risulta ben calibrata dal Giudice sportivo.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-Respinge il reclamo proposto dall’U.S.D. Gambassi Terme, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;
-ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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