COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società Orlando Calcio Livorno A.S.D., avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Livorno ha: – inflitto a detta Società la punizione sportiva per 0 – 3 della perdita della gara disputata contro l’U.S.D. San Vincenzo in data 1.12. 2013; – la squalifica per una giornata di gara a carico del calciatore Chessa Francesco; – inibizione al Dirigente accompagnatore Mantovani Alessandro fino al 16.12.2013; – ammenda di € 150,00 a carico della Società Orlando Calcio Livorno. (C.U. n. 26 del g. 11.12.2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla Società Orlando Calcio Livorno A.S.D., avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Livorno ha: - inflitto a detta Società la punizione sportiva per 0 - 3 della perdita della gara disputata contro l’U.S.D. San Vincenzo in data 1.12. 2013; - la squalifica per una giornata di gara a carico del calciatore Chessa Francesco; - inibizione al Dirigente accompagnatore Mantovani Alessandro fino al 16.12.2013; - ammenda di € 150,00 a carico della Società Orlando Calcio Livorno. (C.U. n. 26 del g. 11.12.2013). Il G.S.T. di Livorno, in accoglimento di un reclamo proposto dall’U.S.D. San Vincenzo, emetteva, pubblicandolo con il C.U. n. 26 in data 11.12.2013, il seguente provvedimento: Gara del 01/12/2013 SAN VINCENZO - ORLANDO CALCIO LIVORNO La U. S. D. San Vincenzo con raccomandata spedita il 05/12/2013 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando che la controparte Orlando Calcio abbia fatto partecipare alla stessa il calciatore Chessa Francesco in pendenza di squalifica. La reclamante sostiene che il suddetto calciatore, squalificato per due gare come da C. U. N. 22 del 13/11/2013 doveva scontare la seconda giornata di squalifica nella gara in calendario Orlando Calcio - Capoliveri del giorno 23/11/2013. Poiché la suddetta gara non è stata disputata perché la società Orlando Calcio non ha pagato una esazione coattiva richiesta dalla F.I.G.C. alla stessa è stata inflitta la perdita della gara a tavolino per rinuncia. Poiché l'art. 22 comma 5 del codice di G.S. che regola la materia della esecuzione delle sanzioni precisa che se la Società rinuncia alla disputa della gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare si ritiene non eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Deve ritenersi quindi che il sig. Chessa Francesco nella partita in oggetto non avesse ancora scontata la seconda gara di squalifica e per tale ragione non poteva prenderne parte. Ciò premesso si delibera: Di accogliere il reclamo della Società U.S.D. San Vincenzo attesa la sua fondatezza per la posizione irregolare del calciatore Chessa Francesco; Di assegnare la vittoria a tavolino alla società San Vincenzo con il risultato di 3-0; Di squalificare per una giornata da aggiungersi a quella non ancora scontata al calciatore Chessa Francesco; Di squalificare il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mantovani Alessandro sino al 16/12/2013; Di comminare alla società Orlando Calcio l'ammenda di euro €.150,00. Questo lo svolgersi degli eventi. Entro il termine del 18.12.2013 previsto dall’art. 36, c. 2, del C.G.S., precisamente in data 17.12.2013, detto provvedimento veniva impugnato innanzi questa Commissione dalla Società Orlando Calcio Livorno la quale allegava, tra l’altro, l’originale della ricevuta di una raccomandata inviata, in data 13.12.2013, all’U.S.D. San Vincenzo. In data 19.12.2013, a sua volta, l’U.S.D. San Vincenzo inviava a questa C.D., e p.n. all’A.S.D. Orlando Calcio, le proprie controdeduzioni al reclamo come sopra proposto. Nel contestare in punto di fatto il reclamo, la Società San Vincenzo allegava la copia di una lettera inviata, in data 11.12.2013, dall’Orlando Calcio alla Delegazione Provinciale di Livorno e per conoscenza all’U.S.D. San Vincenzo. L’incoerenza delle date, emergente dalla documentazione qui pervenuta, ha indotto questo Giudice a ripercorrere, attraverso l’acquisizione di ulteriore documentazione, la vicenda sportiva della quale scaturisce il procedimento in esame. Il G.S.T. di Livorno, a seguito di tempestivo preannuncio di reclamo fattogli pervenire, in data 2.12.2013, dall’U.S.D. San Vincenzo, non omologava il risultato della gara disputata contro la Società Orlando Calcio Livorno in data 1.12.2013. L’U.S.D. San Vincenzo con raccomandate spedite in data 5 dicembre inoltrava il reclamo al G.S.T. ed alla Società avversaria. Dette raccomandate pervenivano ad entrambi i destinatari, secondo l’attività istruttoria compiuta da questa C.D. presso Poste Italiane, sotto la stessa data del 10.12.2013. Ciò significa che la Società Orlando Calcio Livorno avrebbe dovuto far pervenire al G.S.T. le proprie osservazioni entro il termine del giorno 13.12.2013, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 38 e 46 del C.G.S.. Da tale normativa infatti emerge che, una volta che la Società reclamante ha rispettato il termine utile massimo di sette giorni, concesso per l’impugnativa del provvedimento, ed ha contestualmente inviato la copia del reclamo alla controparte, quest’ultima ha a disposizione il termine di tre giorni dalla data della ricezione per controdedurre.(art. 38, c. 3). L’istruttoria effettuata consente a questo Collegio di affermare che la Società Orlando Calcio Livorno ha inviato al G.S.T. le proprie controdeduzioni in data 13.12.2013, ovvero entro i termini normativamente previsti. Senonchè il G.S.T. aveva pubblicato la propria decisione con il C.U. n. 26 emesso in data 11.12.2013. E’ evidente che il G.S.T. non ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Società resistente, non consentendo in tal modo l’instaurarsi del principio del contraddittorio tra le parti e violando, conseguentemente, il diritto alla difesa da parte dell’Orlando Calcio Livorno. In sostanza il G.S.T. non ha preso in esame tutte le circostanze di fatto che potrebbero essere decisive agli effetti del procedimento per cui la C.D., in applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 36 del C.G.S. ultima parte, decide nel merito riesaminando la vicenda “funditus”. L’esame degli atti di causa impone alla Commissione alcune considerazioni di carattere preliminare. Il procedimento disciplinare sportivo, che deve necessariamente rispondere a criteri di semplicità e di celerità perché volti all’ottenimento di decisioni che consentano il rapido svolgersi dei campionati, pur differenziandosi dal processo ordinario, non vieta, e non può vietare, al Giudicante il dover comprendere attraverso “l’interpretazione giudiziale” il senso e la portata delle norme che è chiamato ad applicare nei singoli casi. Fatta questa premessa, il problema che ci occupa è l’esame comparato delle norme che regolano i reclami che hanno per oggetto l’esito delle gare, con specifico riferimento agli effetti disciplinari successivi che ne possano derivare. In proposito si ricorda che le sanzioni che gli Organi Disciplinari Sportivi Federali sono chiamati ad applicare sono quelle espressamente previste dalle singole norme del C.G.S., laddove le N.O.I.F. costituiscono il corpo generale di norme che regola l’intera attività federale. La violazione che oggi viene contestata riguarda la posizione che il calciatore, inserito nelle liste della gara Orlando Calcio - Capoliveri quale riserva con il numero 18 prendendovi parte dall’ottavo minuto del II tempo, aveva in riferimento alla gara San Vincenzo / Orlando Calcio Livorno in calendario per il giorno 1.12.2013. In particolare, al fine di determinare la norma disciplinare da applicare, diviene necessario esaminare quale sia stato l’esito di detta gara. Ciò in ordine al disposto dell’art. 17 del C.G.S. specificatamente denominato: “Sanzioni inerenti l’esito della gara”. Il primo comma di detto articolo, indica che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara per 0 -3, ovvero 0 - 6 per le gare di calcio a cinque …..” Non esiste alcun dubbio che il comportamento della Società Orlando Calcio Livorno abbia impedito l’esito della gara per cui quella appena citata costituisce l’unica norma applicabile alla fattispecie. Senonché il G.S.T., dopo aver correttamente applicato nella sostanza, con decisione pienamente condivisa da questa C.D. quanto disposto dall’art. 26 del Regolamento della L.N.D.(oggi articolo 30), ha ritenuto dover motivare la decisione citando quanto indicato dall’art. 53 delle N.O.I.F. al comma sesto, affermando che l’inadempienza di carattere economico della Società Orlando equivalesse a rinuncia. Tale interpretazione non è condivisa dalla C.D.T. la quale ritiene che l’art. 53 N.O.I.F., il cui sesto comma è assunto a fondamento della decisione, abbia tutt’altra portata, ciò pur dando atto che il complesso necessario lavoro interpretativo è poco compatibile con i tempi ristretti che il G.S. ha a disposizione nell’emettere la propria decisione, Infatti la norma, riferita a “Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle Società dal Campionato”: - al comma due, punisce la rinuncia alla disputa o al proseguimento di una gara ad una manifestazione ufficiale, infliggendo alla Società rinunciataria la punizione sportiva della perdita della gara; - al comma tre, regolamenta il ritiro o l’esclusione della squadra nel corso del girone di andata; - il quarto comma si riferisce invece alle rinunce o alle esclusioni verificatesi nel girone di ritorno. - il sesto comma, sempre nell’ambito della rinuncia o della esclusione, equipara il mancato adempimento dell’onere economico alla rinuncia alla disputa della gara, ciò al fine esclusivo di non lasciare privo di sanzione tale inadempimento, non essendo la violazione disciplinata in altra parte della norma medesima o in altra del C.G.S.. Tale ultimo disposto ha indotto il G.S.T., come già detto, a ritenere che la Società Orlando abbia posto in essere una rinuncia, con la conseguenza che, nell’esaminare la posizione del calciatore Chessa, compreso nella lista della gara Orlando / Capoliveri non disputata in data 23.11.2013, ha ritenuto applicare quanto previsto dal comma 5 dell’art. 22 del C.G,S., intitolato “Esecuzioni delle sanzioni”, il quale è espressamente riferito alla posizione di un calciatore che rivesta, in quel momento, lo status di squalificato. Questa infatti la norma: “Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.” Diviene quindi necessario stabilire quale sia il significato della rinuncia nell’ambito disciplinare federale. Indubbiamente in linea etimologica la rinuncia è il potere di un soggetto di abbandonare un diritto che gli compete o che egli ritenga di non dovere esercitare. Nel caso quindi in cui la Società Orlando Calcio avesse manifestato all’arbitro la propria intenzione di non partecipare alla gara, ovvero avesse espresso una vera e propria esplicita rinuncia alla competizione, o ancora non si fosse presentata in campo, l’applicazione del comma 5 dell’art. 22, riportato poco sopra sarebbe stata corretta, dato che in esso si contempla per l’appunto il caso di rinuncia. Diversa è invece la fattispecie che ci riguarda. La Società Orlando Calcio, come risulta evidente dal rapporto del D.G., ritenendo, anche se in maniera errata, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni di carattere economico, era presente sul terreno di gioco con l’intento di disputare la gara. Ciò è ampiamente dimostrato dal rapporto ufficiale il quale, alla voce “Non Iniziata” indica “ per mancata riscossione coattiva della quota di iscrizione al campionato da parte dell’Ufficiale della F.I.G.C.” La gara non è stata disputata non già per volontà espressa della Società, il che avrebbe comportato una vera e propria rinuncia, quanto per il veto disposto, dall’Ispettore Federale a ciò preposto, all’Arbitro ai sensi dell’art. 26 del Regolamento L.N.D.. Nella fattispecie quindi non si verte in tema di rinuncia quanto di impedimento di carattere normativo generale allo svolgimento della gara, disposto dal Regolamento di Lega e non determinato direttamente dalla volontà di alcuna delle Società in competizione e quindi, in particolare, della “Orlando Calcio”. Così esaminata la questione e con riferimento all’applicazione della norma riguardante “L’esecuzione delle sanzioni” è da rilevare che l’art. 22 del C.G.S. prevede conseguenze diverse, per quanto riguarda la sua applicazione nei confronti di calciatori che sono colpiti da squalifica, dato che, se al comma 5 statuisce che nel caso di rinuncia alla gara, la squalifica di un calciatore che non avrebbe potuto, per tale motivo, prendervi parte si considera non scontata, prevede altresì, al 4 comma, che ”… Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva.” Da ciò consegue che avendo la Società Orlando Calcio subito la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3, con evidente riflesso sulla sua posizione di classifica, il calciatore Chessa ha, in detta gara, scontato la seconda delle giornate di squalifica inflittegli. P.Q.M. la C.D.T. in accoglimento del reclamo e in applicazione di quanto indicato dal comma 3 dell’art. 36 del C.G.S., riforma totalmente il procedimento di prima istanza ripristinando il risultato acquisito sul campo, annullando, di conseguenza, tutte le sanzioni comminate. Dispone il non addebito della relativa tassa.
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