COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Valdorcia – Poliziana (1-3) del 14/12/2013. Campionato Allievi B. In C.U. n.27 del 18/12/2013, Delegazione Provinciale di Siena.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 16/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Gara Valdorcia – Poliziana (1-3) del 14/12/2013. Campionato Allievi B. In C.U. n.27 del 18/12/2013, Delegazione Provinciale di Siena. Reclama la società Poliziana avverso la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore D’Antonio Leon “ Per aver, dopo un contrasto, sferrato tre pugni di media intensità all’altezza del petto, ad un calciatore avversario”. La reclamante non nega vi sia stato un contatto fra il proprio tesserato ed un avversario, tuttavia asserisce che il predetto ha esclusivamente tirato la maglia all’altro schivando un pugno con il quale l’avversario voleva colpirlo. Evidenzia come non sia chiara la dinamica dei fatti in relazione alla sanzione inflitta dallo stesso G.S. all’altro contendente. Chiede una congrua riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma che il D’Antonio ha inferto tre pugni all’avversario a gioco fermo in risposta all’altro che a sua volta aveva sferrato tre pugni al primo. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. In punto di merito, in via preliminare, occorre osservare che entrambi i calciatori hanno posto in essere un’attività violenta l’uno nei confronti dell’altro quindi, entrambi, sono meritevoli di sanzione disciplinare. Invero, la dinamica dei fatti poteva essere descritta più dettagliatamente dall’arbitro mentre il G.S. avrebbe dovuto chiedere al predetto maggiore contezza dell’accaduto. Infatti, dalla lettura del rapporto di gara, non appare chiaro come si siano dinamicamente e con quale tempistica sequenziale svolti i fatti. Comunque sia, i due calciatori, indipendentemente dal numero dei pugni e dalla loro concatenazione temporale, si sono colpiti e ciò in dispregio delle più elementari regole sportive e non solo. In punto di quantificazione della sanzione il Collegio ritiene che, stante la non particolare gravità dell’evento e della mancanza di conseguenze fisiche, la punizione sportiva debba comunque essere limitata nei minimi edittali previsti dal C.G.S per i fatti ascritti. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore D’Antonio Leon a tre giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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