COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD ANGELANA 1930, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ANGELANA – GROUP CASTELLO DISPUTATA A S.M. DEGLI ANGELI IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 08.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €. 2.000,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD ANGELANA 1930, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
ANGELANA – GROUP CASTELLO DISPUTATA A S.M. DEGLI ANGELI IL 08.12.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 08.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA
L’AMMENDA DI €. 2.000,00 ALLA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Angelana 1930, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto già descritto nel referto in ordine
al comportamento posto in essere dai sostenitori dell’ASD Angelana, precisando peraltro che sia il
fumogeno che il petardo non hanno inciso sul regolare svolgimento della gara essendo stati
lanciati al di fuori del terreno di gioco.
Si ritiene equo ridurre la sanzione ad €. 1.200,00 di ammenda.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società ad €. 1.200,00.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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