COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare – DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO-NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A TERNI IL 15.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SRBINOSKI MISO PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO. NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO-NUOVA FULGINIUM DISPUTATA A TERNI IL 15.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.73 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SRBINOSKI MISO PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Pol. Nuova Fulginium ASD, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito del confronto disposto da questa Commissione, il direttore di gara ha riconosciuto nella persona del Sig. Napoleoni Leonardo l’autore del colpo infertogli al costato al 26° del secondo tempo, a rettifica di quanto erroneamente dichiarato dall’arbitro stesso in sede di referto ove l’autore dell’episodio era stato invece indicato nel calciatore Srbinoski Miso. Il reclamo deve essere pertanto accolto per quanto attiene alla squalifica di sei giornate inflitte dal G.S. al calciatore Srbinoski, con trasmissione degli atti al medesimo G.S. per quanto di sua competenza in ordine alle eventuali diverse sanzioni da adottare. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, annulla la squalifica di sei giornate inflitte dal G.S. al calciatore Srbinoski Miso. Dispone trasmettersi gli atti al G.S. per quanto di competenza. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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