F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MILAN MILANOVIC SEGUITO GARA CARPI/PALERMO DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 47 del 23.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MILAN MILANOVIC SEGUITO GARA CARPI/PALERMO DEL 21.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 47 del 23.12.2013)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 47 del 23.12.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del sig. Milan Milanovic, calciatore tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito violentemente con una manata al volto un avversario”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la società del Palermo, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in addebito, ai quali, secondo il costrutto giuridico attoreo, dovrebbe attribuirsi una contenuta valenza offensiva in ragione delle emergenze istruttorie evincibili dallo stesso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo sulla richiesta di utilizzo della prova televisiva. Ed, invero, la società del Palermo aveva fatto pervenire, in aderenza alle corrispondenti previsioni del C.G.S., richiesta di esame di filmati di documentata provenienza onde documentare l’estraneità del Milanovic al fatto di condotta violenta sanzionato. Il Giudice Sportivo, nel corpo del proprio provvedimento, con il quale dichiarava inammissibile la richiesta in argomento, dava atto del fatto che “le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto, anche se di entità non valutabile”. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara. Analoghe conclusioni sono state rassegnate all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che la dinamica dei fatti qui in rilievo non può che essere ricostruita sulla scorta del referto dell’arbitro, per come integrato dai chiarimenti resi dal medesimo direttore di gara nel corso della odierna udienza, atti assistiti, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, giusta quanto già sopra anticipato, la richiesta di prova televisiva avanzata dalla società reclamante è stata dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti che, ai sensi dell’articolo 35 C.G.S., ne consentono l’utilizzo. Né è possibile predicarne, in via surrettizia, l’utilizzo all’uopo valorizzando, in modo peraltro, parziale, le espressioni contenute nel mentovato provvedimento del giudice sportivo (….“le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto, anche se di entità non valutabile”) che ha ricusato la richiesta della società reclamante. Il suddetto provvedimento esaurisce, invero, i suoi effetti nella statuizione di inammissibilità della richiesta di utilizzo della prova televisiva e non può valere, ai fini qui in rilievo, come mezzo di prova. D’altro canto, le espressioni in questione (….“le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è intervenuto un contatto, anche se di entità non valutabile”) assumono un significato diverso da quello che la società reclamante intende accreditare: ed, invero, lungi dal voler significare un ridimensionamento della condotta in addebito, le proposizioni utilizzate dall’organo di prime cure riflettono esclusivamente l’incompetenza del giudice sportivo a sindacare i provvedimenti tecnici dell’arbitro sul terreno di gioco, ponendosi in tal modo in rapporto di piena coerenza logica con le ragioni che reggono la statuizione di inammissibilità della richiesta di utilizzo della prova televisiva. In altri termini, una volta riscontrato in fatto il contatto tra i due calciatori – contatto non valutabile dal Giudice Sportivo ma solo dall’Arbitro – il suddetto organo ha ritenuto non utilizzabile la prova televisiva. Tanto premesso, mette conto evidenziare che, nel proprio referto, l’arbitro ha annotato quanto segue “al 46° 2° t Milanovic Milan – n°5 – condotta violenta – a gioco fermo colpiva al volto con una manata un avversario – Preciso che il giocatore colpito non ha subito conseguenze ed ha potuto continuare la partita”.
Vale aggiungere che il medesimo direttore di gara, contattato nel corso dell’udienza, ha ribadito che la condotta in addebito è stata posta in essere quando il gioco era fermo, chiarendo, altresì, che il colpo inferto all’avversario è consistito in un manrovescio. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta nell’atto di reclamo secondo cui vi sarebbe stato un semplice contatto, maturato, peraltro, nel tentativo del calciatore del Palermo di liberarsi della marcatura dell’avversario durante un’azione di gioco. Né hanno pregio le residue osservazioni difensive incentrate sull’assenza di conseguenze lesive, in concreto non verificatesi, di per se stesse evidentemente inidonee a determinare una derubricazione della condotta in addebito, siccome contraddistinta, in sé, da un’intrinseca attitudine offensiva. Il comportamento tenuto dal calciatore – che la stessa reclamante riconosce avere un contenuto rilevante sotto il profilo disciplinare e quindi degno di sanzione (sebbene attenuata) – appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che inducono a ritenere corretta la qualificazione di condotta violenta assegnata in prime cure e rendono, dunque, legittima la irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica disposta nel provvedimento oggetto di reclamo. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo di Palermo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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