F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 23 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL CALC. IANNASCOLI MATTEO FINO AL 19.3.2014 SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL’11.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 393 Del 14.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 23 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 27 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL CALC. IANNASCOLI MATTEO FINO AL 19.3.2014 SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL’11.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 393 Del 14.1.2014) L'arbitro della gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Kaos Bologna/Pescara disputata l'11.1.2014, riferiva nel suo rapporto che, al termine dell'incontro, due sostenitori del sodalizio abruzzese in combutta e con l'apporto di due tesserati, tali Iannascoli Fabrizio ed Iannascoli Matteo, di detta società, avevano cercato di impedire alla terna, anche con minacce, di raggiungere lo spogliatoio; l'episodio veniva riportato anche nella relazione del Commissario di Campo ove si specificava che i summentovati ricoprivano, rispettivamente, gli incarichi dirigenziali di presidente e di direttore sportivo dell'A.S.D. Pescara. Per sanzionare l'accaduto il Giudice Sportivo, con delibera resa nota sul Com. Uff. n. 393 del 14.1.2014, infliggeva ad Iannascoli Fabrizio e ad Iannascoli Danilo l'inibizione fino al 19.3.2014, ma, resosi subito conto dell'errore di persona, con altro provvedimento pubblicato lo stesso giorno sul Com. Uff. n. 393, annullava l'inibizione comminata allo Iannascoli Danilo e perseguiva con identica sanzione lo Iannascoli Matteo. Quest'ultima decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dall'A.S.D. Pescara la quale, premesso che lo Iannascoli Matteo non riveste alcun incarico dirigenziale essendo soltanto un calciatore, sostiene che lo stesso non avrebbe avuto alcuna partecipazione nell'episodio incriminato. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto e sottoscritto dal presidente della società, Iannascoli Fabrizio che, essendo colpito da provvedimento disciplinare di inibizione, era privo della possibilità di rappresentare sia la società stessa che i suoi tesserati. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pescara di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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