• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MARSICA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE SIGG.RI ATTILIO TUZI E CRISTIANO TORRETTA, NONCHÉ AL PROPRIO PRESIDENTE PER IMMEDESIMAZIONE ORGANICA, CON RIFERIMENTO ALL’IMPIEGO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FAIR – PLAY ESORDIENTI 2001 DI NUMEROSI CALCIATORI DI ETÀ’ MINORE A QUELLA STABILITA NEL C.U. N° 15 DEL 14.11.2012;
– DEL SIG. CARLO ROSSI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MARSICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL’ART. 61, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ AVENDO CONSENTITO L’IMPIEGO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FAIR – PLAY ESORDIENTI 2001 DI NUMEROSI CALCIATORI DI ETÀ’ MINORE A QUELLA STABILITA NEL C.U. N° 15 DEL 14.11.2012;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MARSICA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE SIGG.RI ATTILIO TUZI E CRISTIANO TORRETTA, NONCHÉ AL PROPRIO PRESIDENTE PER IMMEDESIMAZIONE ORGANICA, CON RIFERIMENTO ALL’IMPIEGO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FAIR – PLAY ESORDIENTI 2001 DI NUMEROSI CALCIATORI DI ETÀ’ MINORE A QUELLA STABILITA NEL C.U. N° 15 DEL 14.11.2012;
- DEL SIG. CARLO ROSSI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MARSICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL’ART. 61, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ AVENDO CONSENTITO L’IMPIEGO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FAIR – PLAY ESORDIENTI 2001 DI NUMEROSI CALCIATORI DI ETÀ’ MINORE A QUELLA STABILITA NEL C.U. N° 15 DEL 14.11.2012;
Con nota del 4.12.13, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Carlo Rossi, nella spiegata qualità, nonché la Società A.S.D. Real Marsica, in relazione alla contestazione sopra specificata.
Con raccomandate a.r. del 17.12.13, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 20.12.14, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, il quale, dopo avere illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, con l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 500,00 nei confronti della società e dell’inibizione per giorni trenta del Sig. Carlo Rossi.
Osserva la Commissione che la responsabilità del Sig. Carlo Rossi, Presidente dell’A.S.D. Real Marsica risulta per tabulas, avendo lo stesso ammesso di avere posto in essere i fatti addebitati, pur giustificandosi con motivazioni non rilevanti ai fini del presente procedimento. Di tale violazione deve rispondere anche la società a titolo di responsabilità oggettiva.
Ritiene equo la Commissione applicare ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: giorni trenta di inibizione al Sig. Carlo Rossi e l’ammenda di € 300,00 alla società Real Marsica.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare infligge al Sig. Carlo Rossi la sanzione della inibizione per giorni trenta e alla società A.S.D. Real Marsica l’ammenda di € 300,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Comunicato Ufficiale N°36 del 23/1/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MARSICA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI TECNICI DEL SETTORE GIOVANILE SIGG.RI ATTILIO TUZI E CRISTIANO TORRETTA, NONCHÉ AL PROPRIO PRESIDENTE PER IMMEDESIMAZIONE ORGANICA, CON RIFERIMENTO ALL’IMPIEGO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FAIR – PLAY ESORDIENTI 2001 DI NUMEROSI CALCIATORI DI ETÀ’ MINORE A QUELLA STABILITA NEL C.U. N° 15 DEL 14.11.2012;
– DEL SIG. CARLO ROSSI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL MARSICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D. E DELL’ART. 61, N.O.I.F., PER AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ AVENDO CONSENTITO L’IMPIEGO PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO FAIR – PLAY ESORDIENTI 2001 DI NUMEROSI CALCIATORI DI ETÀ’ MINORE A QUELLA STABILITA NEL C.U. N° 15 DEL 14.11.2012;"