COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 23.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PEZZUTO MARIO – GARA PRO COLLIANO I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 13.11.2013 – COPPA CAMPANIA – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 23.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PEZZUTO MARIO – GARA PRO COLLIANO I OLIMPIA
BATTIPAGLIA DEL 13.11.2013 – COPPA CAMPANIA – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito, il reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimento; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 43 del 21.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, fino al 13.06.2014, a carico del reclamante, sig. Pezzuto Mario, nella sua qualità di assistente di parte dell’arbitro. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 27.11.2013, il sig. Pezzuto Mario ha impugnato la richiamata decisione. La tesi difensiva del reclamante non può essere accolta. Invero, il direttore di gara, invitato a chiarimenti, ha confermato, in toto, nel corso dell’audizione presso questa C.D.T., quanto riportato in referto, senza palesare MORGILLO GIUSEPPE (CARPISA YAMAMAY) ALOIA ALDO (PRATER CLUB) VIGLIETTI ANTONIO (FORENSE TEAM) BALZANO MARIO (REAL FRIENDS) MELE MICHELE (REAL FRIENDS) ANNUNZIATA FRANCESCO (AMPLIFON) alcuna contraddizione. Quanto alla ricostruzione dei fatti, da parte del reclamante, essa non si appalesa idonea al ridimensionamento delle sue responsabilità. Infine, questa C.D.T. valuta che, per quanto attiene alla quantificazione della squalifica, essa si appalesi equa e proporzionata, attesa la ripetitività dei comportamenti del ricorrente (lancio della bandierina verso il direttore di gara; reiterate minacce e proteste; tentativo di aggressione, non portato a compimento solo in virtù dell’intervento dei dirigenti della società ospitata). P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dal reclamante, sig. Pezzuto Mario; dispone l’addebito, sul conto della società di appartenenza (Pro Colliano), che l’ha espressamente autorizzato, della tassa reclamo, non versata, nella misura di euro 65,00, come previsto per i reclami prodotti direttamente dai tesserati.
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