COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL MONTELEONE avverso squalifica al 31.12.2014 calc. CANUTI PIERLUIGI delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 12.12.2013 gara VILLAMARINA – REAL MONTELEONE del 7.12.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 22.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
54 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL MONTELEONE
avverso squalifica al 31.12.2014 calc. CANUTI PIERLUIGI
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 23 del 12.12.2013
gara VILLAMARINA - REAL MONTELEONE del 7.12.2013
L'A.S.D. REAL MONTELEONE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo
presente che il calc. CANUTI, richiedendo a gran voce un calcio di rigore "si è portato faccia a faccia con il
direttore di gara, magari in un eccesso di foga dovuto all'agonismo" e, dopo la comunicazione del
provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco. Quindi non capisce come e quando abbia
potuto colpire l'arbitro con una testata. "L'evento violento contestato al nostro tesserato appare esagerato; è
possibile che, in un eccesso di nervosismo, CANUTI si sia portato faccia a faccia con il direttore di gara,
comunque prima dell'espulsione e non in un atto intimidatorio a seguito della stessa e, a nostro modo di
vedere, non lo ha colpito con una testata". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l'A.S.D. REAL MONTELEONE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era
stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha
ribadito che il calc. CANUTI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per avergli rivolto frasi
offensive, avvicinatoglisi lo colpiva volontariamente con una testata alla fronte, procurandogli dolore e
successivo rigonfiamento della parte colpita e, abbandonando il terreno di gioco gli indirizzava una frase
minacciosa. Inoltre, al termine della gara lo stesso calciatore cercava di avvicinarsi all'arbitro, impeditone dal
tempestivo intervento di compagni di squadra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2014 del calc. CANUTI
PIERLUIGI.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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