COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MARCO MONTEFERRI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA AURELIANA (ALL’EPOCA DEI FATTI ASD BORGO MASSIMINA) AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MARCO MONTEFERRI PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA
SOCIETÀ A.S.D. NUOVA AURELIANA (ALL’EPOCA DEI FATTI ASD BORGO MASSIMINA) AI
SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Comitato Regionale Lazio con nota del 25.3.2013 trasmetteva alla Procura Federale, per le
valutazioni del caso, la nota del Sig. GIANFRANCO PESCI, consigliere con delega di firma, con la
quale disconosceva di aver sottoscritto lettera liberatoria a favore della Società BORGO
MASSIMINA per i tesserati LUTUMBA DIEU, SPADUZZI DANIELE e BOLOGNESI SIMONE.
La Procura Federale, attraverso suoi collaboratori, ha effettuato una attività di indagine al fine di
ricostruire la vicenda.
Durante l’audizione il Sig. GIANFRANCO PESCI, autore dell’esposto, conferma di aver sottoscritto
una dichiarazione liberatoria solo in favore del tesserato BOLOGNESI SIMONE, riconoscendo
come propria la firma apposta in calce al documento esibitogli in copia, precisando però per
favorirne il tesseramento con la Società GRIFONE MONTEVERDE e non BORGO MASSIMINA,
mentre disconosceva le firme apposte in calce alle liberatorie degli altri due tesserati LUTUMBA e
SPADUZZI.
Ascoltato il calciatore LUTUMBA DIEU, il quale affermava che nella decorsa stagione sportiva era
tesserato per l’A.S.D. BORGO MASSIMINA, e che nei primi mesi dell’anno, il Sig. MONTEFERRI
MARCO, anche egli tesserato come dirigente nella decorsa stagione sportiva per la Società
BORGO MASSIMINA, e poi tesserato come dirigente dell’A.S.D. TEVERE ROMA, gli aveva
chiesto di giocare il resto del campionato con la propria squadra, impegnandosi a liberarlo dalla
società BORGO MASSIMINA, per cui si disinteressava di ogni aspetto burocratico, concentrandosi
solo sulla attività sportiva.
Il Sig. MARCO MONTEFERRI, in sede di audizione, forniva la sua versione dichiarando che dal
luglio 2012, insieme ad altri tesserati dell’A.S.D. TEVERE ROMA svincolati, era stato tesserato
come dirigente con l’A.S.D. BORGO MASSIMINA. Precisava che il Presidente della Società
TEVERE ROMA, prima di dimettersi, aveva rilasciato dichiarazioni liberatorie in favore di calciatori
per consentire loro il trasferimento presso altre Società.
Ammetteva il MONTEFERRI le sue responsabilità e che sapendo che non sarebbero state
concesse altre liberatorie, di sua iniziativa e senza che nessuno fosse a conoscenza di tale
comportamento, aveva fotocopiato una liberatoria regolarmente concessa, utilizzata poi ,
falsificando dati di documenti dei calciatori LUTUMBA e SPADUZZI,
Chiedeva in conclusione il MONTEFERRI l’applicazione dell’art. 24 del C.G.S.
La Procura Federale ha considerato che dall’attività di indagine non sono emersi elementi a carico
della Società di appartenenza del MONTEFERRI, né dei due tesserati che hanno beneficiato della
condotta irregolare tenuta da quest’ultimo. Ha ritenuto, pertanto, di deferire a questa Commissione
Disciplinare Territoriale il Sig. MONTEFERRI MARCO, tesserato nella decorsa stagione sportiva
con la Società BORGO MASSIMINA, per avere falsificato e contraffatto le dichiarazioni liberatorie
che hanno permesso il tesseramento dei calciatori LUTUMBA e SPADUZZI per la Società BORGO
MASSIMINA dal mese di gennaio 2012 in poi, integrando in tal modo la violazione dell’art. 1 commi
1 e 5 del C.G.S., e la Società A.S.D. BORGO MASSIMINA (oggi A.S.D. NUOVA AURELIANA) a
titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la condotta scorretta
posta in essere dal tesserato MONTEFERRI MARCO.
Alla riunione indetta da questa Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della
Procura, Avv. LUCA SANZI. Per i deferiti è presente l’avv. MARCO SCOGNAMIGLIO.
Preliminarmente l’Avv. SCOGNAMIGLIO chiede l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.
La sanzione viene così determinata: sanzione base 8 mesi di inibizione a carico del Sig. MARCO
MONTEFERRI ed € 500 di ammenda a carico della Società BORGO MASSIMINA, diminuita di un
terzo ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. .
Pertanto, la sanzione finale è così determinata: 5 mesi di inibizione a carico del Dirigente MARCO
MONTEFERRI ed € 335 a carico della Società BORGO MASSIMINA.
Questa Commissione in merito alle sanzioni proposte dalla Procura, ritiene che le stesse possano
ritenersi congrue, rispetto ai fatti oggetto del deferimento.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e pertanto
conferma le sanzioni così come determinate in applicazione dell’art. 23 del C.G.S.: sanzione base
8 mesi di inibizione a carico del Sig. MARCO MONTEFERRI ed € 335 di ammenda a carico della
Società BORGO MASSIMINA, oggi NUOVA AURELIANA.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda la segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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