COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO CAPOLEI DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE, DEL SIG. RAFFAELE TISO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE, DEL SIG. MARCELLO QUERCIOLI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE, DEL CALCIATORE GIANLUCA BERSANI E DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO CAPOLEI DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE, DEL SIG. RAFFAELE TISO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE, DEL SIG. MARCELLO QUERCIOLI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE, DEL CALCIATORE GIANLUCA BERSANI E DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAMPO DI CARNE Il Comitato Regionale Lazio, con nota dell’8.3.2013 trasmetteva alla Procura Federale, per le valutazioni del caso, il referto della gara NETTUNO – VIRTUS CAMPO DI CARNE del 23.2.2013 – Campionato Juniores Regionale, in occasione del cui controllo documenti, l’arbitro, Sig. P.R. BENESTANTE della Sez. AIA di Aprilia, si avvedeva che la foto del documento di identità del calciatore SPERANZA DOMENICO, non era quella veritiera, ma corrispondeva al calciatore GIANLUCA BERSANI, entrambi conosciuti personalmente dall’arbitro. Quest’ultimo si avvedeva inoltre che la foto in discorso era semplicemente attaccata con nastro adesivo. Dall’esame dell’istruttoria, è emerso inconfutabilmente che il fatto contestato è effettivamente avvenuto. Pertanto la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare i Sigg. ri ANTONIO CAPOLEI, RAFFAELE TISO, MARCELLO QUERCIOLI e GIANLUCA BERSANI per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10 comma 2 del C.G.S. e la Società SS VIRTUS CAMPO DI CARNE ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.. Faceva pervenire memoria difensiva la società Virtus Campo di Carne anche nell’interesse del Presidente Quercioli, del dirigente Capolei e dell’allenatore Tiso. Nello scritto difensivo i deferiti sostengono che la responsabilità degli eventi sia da attribuire esclusivamente ai calciatori coinvolti che erano gli unici in possesso dei documenti alterati e che avrebbero potuto quindi alterarli. Non è poi vero che i calciatori abbiano partecipato a numerosi allenamenti in carenza della polizza infortuni, in quanto non tesserati, poiché dopo aver disputato solo uno o due allenamenti erano stati immediatamente utilizzati. Infine la sanzione da irrogare sarebbe quella prevista dall’articolo 10 comma 2 del CGS e non quella prevista dall’articolo 10 comma 6 dello stesso codice. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti chiedendo le seguenti sanzioni: Presidente Quercioli mesi 3 di inibizione, dirigente Capolei mesi sei di inibizione, allenatore Tiso mesi tre di squalifica, calciatore Bersani 5 gare di squalifica società Virtus Campo di Carne € 1.500,00 di ammenda. Il rappresentante dei deferiti insisteva per le deduzioni e conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti siano pienamente provati e sostanzialmente nemmeno contestati. La vicenda è di estrema gravità in quanto il tentativo di far disputare la gara ad un calciatore che non ne aveva diritto è stato messo in atto con la presentazione di documenti di identità alterati, peraltro grossolanamente, realizzando quindi un grave reato. Si aggiunga a ciò l’ulteriore grave violazione delle norme in materia di assicurazione obbligatoria dei calciatori a cui è stato consentito di partecipare agli allenamenti ufficiali della squadra senza copertura assicurativa alcuna in quanto non regolarmente tesserati. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale sono incongrue per difetto in riferimento alla posizione del dirigente accompagnatore ufficiale e dell’allenatore che non potevano non sapere che stavano commettendo una alterazione di stato finalizzata alla utilizzazione irregolare di un calciatore, così come appare troppo mite la sanzione richiesta per il calciatore Bersani partecipe sicuramente dell’illecito. Può invece contenersi nel petitum la sanzione a carico del Presidente che deve rispondere, in virtù della posizione di responsabilità, solo della violazione alle norme assicurative, non essendo provato che fosse consapevole del ben più grave abuso commesso con l’alterazione del documento d’identità, e di conseguenza, della Società da lui rappresentata. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: Sig. Antonio CAPOLEI inibizione di anni uno; Sig. Raffaele Tiso squalifica di mesi sei ; Sig. Marcello Quercioli inibizione di mesi due; Calciatore Gianluca Bersani squalifica di mesi sei; Società Virtus Campo di Carne ammenda di € 800,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda la segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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