COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI SCIPIONI ROMANO E DI GIOVANNI MASSIMO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 65 DELLE NOIF, E DELLA SOCIETÀ A.P.D. OLIMPIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG.RI
SCIPIONI ROMANO E DI GIOVANNI MASSIMO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 65 DELLE NOIF, E DELLA
SOCIETÀ A.P.D. OLIMPIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
Il Presidente del C.R. Lazio trasmetteva, in data 29.4.2013 alla Procura Federale per le opportune
valutazioni, una mail di un genitore di un giovane calciatore, che denunciava di aver assistito
all’aggressione dell’arbitro Sig. MAURIZIO PERAI – della Sez. di Roma 1 – al termine della gara
OLIMPIA – PROXIMA del 13.4.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Fascia B – ad opera di quattro
persone all’uscita degli spogliatoi, una delle quali sarebbe un dirigente della Soc. OLIMPIA.
I collaboratori della Procura Federale esperivano le opportune indagini convocando
preliminarmente l’arbitro PERAI, il quale informava i predetti collaboratori della Procura che
avrebbe rilasciato una dichiarazione spontanea inerente ai fatti del procedimento, ad integrazione
del referto precedentemente stilato, con riferimento alla gara da lui diretta.
In detta dichiarazione, lo stesso precisava di non essere stato vittima di pestaggio da parte di
quattro persone, ma affermava altresì di essere stato aggredito fuori dal centro sportivo ove si era
svolta la gara in questione, dal padre del calciatore dell’OLIMPIA, LUCA TORRI, espulso durante
la gara, il quale avrebbe tentato di colpirlo con uno schiaffo e, a seguito di ciò, sarebbe caduto a
terra sbattendo la testa, ma senza riportare conseguenze. Il Sig. PERAI dichiarava inoltre, di
essere certo dell’identità del suo aggressore, in quanto, alcuni giorni dopo, il padre del calciatore
TORRI si era presentato presso la sua abitazione per scusarsi dell’accaduto. Rileva altresì di
avere omesso di riportare i fatti nel suo referto di gara, in quanto ancora inesperto, e di avere
seguito al riguardo le indicazioni del responsabile del Settore.
Accertato che vi è stata effettivamente una aggressione nei confronti del direttore di gara, benché
all’esterno dell’impianto sportivo, ma all’uscita dello spogliatoio (come evidenziato dal
denunciante), e che vi è quindi una responsabilità della Società ospitante, la quale avrebbe dovuto
proteggere l’arbitro, prima, durante e dopo l’incontro, per consentirgli di svolgere la sua funzione in
completa sicurezza. Tale funzione avrebbe dovuto svolgerla il Dirigente accompagnatore ufficiale
della Società OLIMPICA, Sig. DI GIOVANNI MASSIMO.
Ritenuto che con il comportamento sopradescritto, la Società OLIMPIA e per essa il suo
Presidente all’epoca dei fatti, Sig. SCIPIONI ROMANO, nonché il Dirigente Accompagnatore Sig.
DI GIOVANNI MASSIMO, abbiano tenuto una condotta gravemente contraria ai doveri di lealtà e
correttezza sportiva di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 65 delle NOIF, la
Procura Federale, per tali motivi ha inteso deferire a questa Commissione Disciplinare Territoriale,
oltre i sopraccitati dirigenti, anche la APD OLIMPIA per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., in conseguenza degli addebiti iscritti
rispettivamente al proprio Presidente e tesserato.
Alla riunione indetta da questa Commissione è presente per la Procura Federale l’Avv. LUCA
SANZI, mentre per i deferiti è presente l’AVV. MARCO SCOGNAMIGLIO, in qualità di legale della
Società APD OLIMPIA e del Sig. DI GIOVANNI MASSIMO.
Il legale, in una articolata e dettagliata memoria difensiva, ribadisce l’estraneità ai fatti addebitati
alla Società, ponendo all’attenzione di questa Commissione che la stessa Società OLIMPIA si è
sempre attenuta al rispetto del contenuto dell’art. 65 delle NOIF e che l’episodio oggetto del
deferimento si è verificato in una zona ubicata al di fuori e lontano dal campo, dagli spogliatoi, dal
centro ristoro e dal parcheggio delle auto, esternamente rispetto all’ingresso del centro sportivo.
Conclude il legale chiedendo l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. con riferimento alla incolpazione
di cu agli atti di deferimento, da parte della APD OLIMPIA e del Sig. DI GIOVANNI MASSMO.
La sanzione viene così determinata: sanzione base 3 mesi di inibizione a carico del Sig. DI
GIOVANNI MASSIMO ed € 900 di ammenda a carico della Società APD OLIMPIA, diminuita di un
terzo ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.
Pertanto, la sanzione finale è così determinata: 2 mesi di inibizione a carico del Sig. DI GIOVANNI
MASSIMO ed € 600 a carico della Società A.P.D. OLIMPIA.
La Commissione, alla luce delle considerazioni sopraesposte ritiene congrue le sanzioni di cui
sopra.
Per quanto attiene la posizione del Presidente della Società APD OLIMPIA all’epoca dei fatti, Sig.
SCIPIONI ROMANO, non presente a tale riunione, la Procura conclude con l’affermazione di
responsabilità del deferito chiedendo 2 mesi di inibizione per il rapporto organico con la Società.
Anche per il caso relativo al Sig. SCIPIONI ROMANO, questo Organo Giudicante è dell’avviso che
la proposta di sanzione possa essere accolta.
Tutto ciò considerato, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, in applicazione dell’art. 23 del
C.G.S., commina al Sig. DI GIOVANNI MASSIMO l’inibizione per mesi 2 e l’ammenda id € 600 a
carico della Società APD OLIMPIA, mentre al Sig. SCIPIONI ROMANO, l’inibizione per mesi 2.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda la segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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