COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRIS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI ALFONSO E DELL’AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 10.1.2014
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 146 del 24.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRIS AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3
GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI ALFONSO E DELL’AMMENDA DI € 150 A
CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 DEL 10.1.2014
(Gara: CRIS - FISIOANIENE del 10.1.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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