COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso la squalifica del calciatore Christian Barone fino al 30 maggio 2014 e avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Prima Categoria A.N.P.I. Sport E. Casassa – Amici Marassi del 9 novembre 2013. C.U. n. 25 del 28.11.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa avverso la squalifica del calciatore Christian Barone fino al 30 maggio 2014 e avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Prima Categoria A.N.P.I. Sport E. Casassa – Amici Marassi del 9 novembre 2013. C.U. n. 25 del 28.11.2013. L’arbitro riferiva di avere fischiato la fine anticipata della gara in epigrafe al 35° minuto del secondo tempo quando, accerchiato dai calciatori della società ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa che protestavano per un’ammonizione di un compagno, era stato attinto al pettorale sinistro con un pugno che gli procurava un forte dolore. Spiegava di non aver potuto identificare l’autore del gesto violento perché contestualmente entravano sul terreno di gioco alcuni dirigenti della società. Ritenuto di non essere più in condizioni psicofisiche per continuare a dirigere la gara ne aveva decretata la fine. La società ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa, dopo essersi vista respingere un reclamo dal Giudice Sportivo, proponeva istanza d’appello sostenendo: • non essere vero quanto riferito negli atti, perché l’arbitro avrebbe comunicato al dirigente del sodalizio di aver disposto la fine anticipata della gara per sopravvenuta mancanza del numero legale dei calciatori; • falso che il direttore di gara fosse stato colpito da un proprio tesserato con un pugno al petto. Le conseguenti sanzioni di perdita della gara e di squalifica del capitano della squadra Christian Barone inflitte in primo grado sono state perciò impugnate dalla società davanti a questa Commissione Disciplinare con la richiesta di annullamento e di ripetizione della partita. Il reclamo non può trovare accoglimento. Pur in presenza di un referto stilato in forma chiara e univoca, questo giudicante ha ritenuto convocare in sede istruttoria l’arbitro della gara che, convenuto in giudizio, ha fornito completa conferma dei fatti così come già riferito nel resoconto. Le impugnate sanzioni appaiono pertanto irreprensibili e vanno confermate per il disposto dell’art. 35 comma 1.1. del CGS che attribuisce valore di prova assoluta ai fatti riferiti dagli ufficiali di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, respinta ogni contraria eccezione, delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dalla società ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it