COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24.1 – Reclamo del signor Danilo Sciutto, presidente ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa, avverso l’inibizione fino al 9 aprile 2014 – Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa – Amici Marassi del 9.11.2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 31 del 28.11.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 23.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24.1 - Reclamo del signor Danilo Sciutto, presidente ASD A.N.P.I. Sport E. Casassa, avverso l'inibizione fino al 9 aprile 2014 - Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa - Amici Marassi del 9.11.2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 31 del 28.11.2013. Per aver rivolto all’arbitro, al termine dell’incontro, espressioni gravemente offensive e minacciose, il Giudice Sportivo infliggeva al signor Danilo Sciutto, presidente della società A.N.P.I. Sport E. Casassa l’inibizione temporanea fino al 9 aprile 2014. Si è opposto alla sanzione lo stesso Sciutto con reclamo in proprio nel quale accusa l’arbitro di aver scritto il falso e affermando di essere stato lui, nell’occasione, aggredito verbalmente con frasi ingiuriose dal direttore di gara, dal quale si era poi immediatamente allontanato; chiede pertanto l’affrancamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa equamente rapportandola all’effettiva gravità dei fatti. Ritiene la Commissione Disciplinare di accogliere il reclamo solo per quanto attiene alla richiesta subordinata. L’arbitro della gara, convenuto in giudizio, ha confermato quanto scritto sul referto di gara, talché le eccezioni del reclamante vanno respinte per il principio sancito dall’art. 35 comma 1.1 del CGS che attribuisce valore di prova assoluta, per quanto attiene agli episodi occorsi sul terreno di gioco, al contenuto degli atti ufficiali. In equità, valutando i fatti come riportati sul rapporto, l’inibizione del signor Danilo Sciutto va ridotta dal 9 aprile 2014 al 28 febbraio 2014; e in tal senso la Commissione Disciplinare delibera. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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