COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 20.11.2013 a carico di CARDULLO SIMONE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS ed art. 22 comma 6 CGS, per aver disputato la gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU’ SAN PAOLO in posizione irregolare; GIGLIO GIUSEPPE per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 61 comma 1 NOIF, per aver sottoscritto la distinta relativa alla gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU’ SAN PAOLO in qualità di Dirigente accompagnatore di quest’ultima dove figurava il calciatore Cardullo Simone in posizione irregolare; AC CANTU’ SAN PAOLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS in relazione al comportamento ascritto ai propri tesserati.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS, nei seguenti termini: CARDULLO SIMONE una giornata di squalifica da scontarsi nella presente stagione 2013/2014; GIGLIO GIUSEPPE venti giorni di inibizione; AC CANTU’ SAN PAOLO un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione 2013/2014, oltre ad € 500,00 di ammenda.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/01/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale del 20.11.2013 a carico di CARDULLO SIMONE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS ed art. 22 comma 6 CGS, per aver disputato la gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU' SAN PAOLO in posizione irregolare; GIGLIO GIUSEPPE per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 61 comma 1 NOIF, per aver sottoscritto la distinta relativa alla gara del 29.09.2013 tra AS VIS NOVA e AC CONTU' SAN PAOLO in qualità di Dirigente accompagnatore di quest'ultima dove figurava il calciatore Cardullo Simone in posizione irregolare; AC CANTU' SAN PAOLO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS in relazione al comportamento ascritto ai propri tesserati.La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini: CARDULLO SIMONE una giornata di squalifica da scontarsi nella presente stagione 2013/2014; GIGLIO GIUSEPPE venti giorni di inibizione; AC CANTU' SAN PAOLO un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione 2013/2014, oltre ad € 500,00 di ammenda. OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento visto l'art. 23 CGS APPLICA a CARDULLO SIMONE una giornata di squalifica da scontarsi nella presente stagione 2013/2014; a GIGLIO GIUSEPPE venti giorni di inibizione; alla Società AC CANTU' SAN PAOLO un punto di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione 2013/2014, oltre ad € 500,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente agli interessati il presente provvedimento , nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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