• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2374/108 pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Lillo Renato, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD A. Toma Maglie per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND del
4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Sergio Volturo.
– 2) ASD A. TOMA MAGLIE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 23.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2374/108 pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
- 1) Lillo Renato, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD A. Toma Maglie per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND del
4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Sergio Volturo.
- 2) ASD A. TOMA MAGLIE
per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio
Presidente, come meglio innanzi specificato.
FATTO
Con decisione del 4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013, il collegio Arbitrale della LND
FIGC condannava la ASD A.Toma Maglie, al pagamento della somma di € 14.172,80 in favore
dell’allenatore sig. Sergio Volturo.
A seguito della nota della LND (prot. n.757) del 15/7/2013 la Procura Federale rilevava che, dopo il
deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’ASD A.Toma Maglie non aveva pagato -
nei termini stabiliti dalla normativa vigente, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su
menzionato; per cui con la nota innanzi indicata del 15/11/2013 la Procura Federale deferiva a
questa Commissione Disciplinare Territoriale Puglia gli incolpati su menzionati affinchè
rispondessero delle violazioni loro contestate.
Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
disponeva - con racc.a.r. del 12/12/2013- la convocazione dei suddetti incolpati per l’udienza del
13/1/2014 alla quale compariva solo:
- l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale;
Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia
discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere
agli stessi le seguenti sanzioni:
- per la soc. ASD A. Toma la penalizzazione di n.2 punti in classifica;
- per il sig. Lillo Renato la inibizione per mesi sei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD
A. Toma Maglie, non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale
presso la LND; nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal
combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS.
Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno
comminate le sanzioni come da dispositivo:
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
-affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi:
-al sig.lillo Renato all’epoca dei fatti Presidente dell’A. Toma, la inibizione per la durata di mesi 6;
- alla soc. ASD A. Toma, la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato
di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n.6 CGS.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
del 13/1/2014.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
nel procedimento
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/11/2013 (prot.n.2374/108 pf
14/MS/vdb) nei confronti di:
– 1) Lillo Renato, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD A. Toma Maglie per rispondere:
della violazione dell’art.1 comma 1 CGS e dell’art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’art.94 ter
comma 13 NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale c/o la LND del
4/5/2013 pubblicata sul C.U. n.5 del 4/5/2013 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore
sig. Sergio Volturo.
– 2) ASD A. TOMA MAGLIE"