COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. CORCIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – CORCIANO DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 09.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.P.D. CORCIANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE - CORCIANO DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 09.01.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.01.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.P.D. Corciano, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali, si rileva che il referto di gara dell’arbitro ha identificato nella persona del Presidente della società Corciano colui che si è recato nel suo spogliatoio al termine della gara stessa; erroneamente quindi il G.S. ha sanzionato con l’ammenda di €. 250,00 la società Corciano e non il Presidente Trastulli Giuliano per l’infrazione dallo stesso commessa. Alla luce di quanto precede questa Commissione annulla la sanzione dell’ammenda inflitta alla società Corciano e rimette gli atti al G.S. per gli eventuali provvedimenti sanzionatori che vorrà adottare nei confronti del Sig. Trastulli Giuliano Presidente della società Corciano. P.Q.M. In accoglimento del reclamo annulla la sanzione dell’ammenda alla società Corciano e rimette gli atti al G.S. per quanto di competenza. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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