COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO – SPORTING PILA DISPUTATA A MARSCIANO IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE FRULLANI FRANCESCO FINO AL 31/03/2014.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. SPORTING PILA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
AMMETO – SPORTING PILA DISPUTATA A MARSCIANO IL 08.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA
11.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL
CALCIATORE FRULLANI FRANCESCO FINO AL 31/03/2014.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società A.D. Sporting Pila, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato i fatti posti in essere dal calciatore Frullani Francesco già descritti
nel referto, peraltro sostanzialmente riconosciuti dalla stessa società reclamante.
La sanzione inflitta dal G.S. appare peraltro eccessiva rispetto ai fatti stessi e si ritiene
conseguentemente equo ridurre la squalifica al calciatore Frullani fino al 28/02/2014.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Frullani Francesco fino al 28/02/2014.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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