F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D SAN FELICE GLADIATOR AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SAN FELICE GLADIATOR/SAN SEVERO DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S.D SAN FELICE GLADIATOR AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SAN FELICE GLADIATOR/SAN SEVERO DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 9.10.2013) La A.S.D. San Felice Gladiator ha proposto ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo relativo alla gara San Felice Gladiator/San Severo del 15 settembre 2013, pronunciata per non aver la medesima società dato corso al reclamo preannunciato in data 16 settembre 2013. Con il presente ricorso, la ricorrente società ha eccepito che al preannuncio di ricorso, effettuato con telegramma del 16 settembre 2013, aveva fatto seguito l’invio del ricorso stesso con plico spedito il 17 settembre 2013 e ricevuto dalla società U.S.D. San Severo il 23 settembre 2013 e dal giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionaleil successivo 27 settembre. Pertanto, al momento della pronuncia di inammissibilità, il ricorso di prima istanza era già pervenuto al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che, pertanto, avrebbe dovuto esaminarlo nel merito. Tali circostanze risultano provate documentalmente, avendo la reclamante prodotto e depositato tutte le ricevute A/R debitamente firmate dai riceventi. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Felice Gladiator di San Felice a Cancello (Caserta) annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale per l’esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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