F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CHIAVARI CALCIO CAPERANA/LAVAGNESE 1919 DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. CHIAVARI CALCIO CAPERANA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CHIAVARI CALCIO CAPERANA/LAVAGNESE 1919 DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 23.10.2013, a seguito della gara Chiavari Calcio Caperana/Lavagnese 1919 disputata il 20.10.2013, ha inflitto alla reclamante le sanzioni: - Ammenda di € 2.500,00 per avere, propri sostenitori, colpito un A.A. alla testa e alla schiena con il contenuto di un bicchiere di birra; lanciato uno sputo e due oggetti all’indirizzo di un A.A. senza tuttavia colpirlo; rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo degli Ufficiali di gara. - Squalifica per 3 giornate effettive inflitta al signor Barbieri Alberto per aver rivolto espressioni irriguardose e gravemente minacciose all’indirizzo del Direttore di gara. Allontanato, lo stesso si tratteneva al termine della gara nell’area degli spogliatoi. Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. Chiavari Calcio Caperana ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.10.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.11.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Chiavari Calcio Caperana di Chiavari (Genova), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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