F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 15 AL SIG. CONTI NIBALI ELIO DOMENICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA, A.C.R. MESSINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 26.9.2012, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 11790/409PF 12-13/SP/BLP DEL 19.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL S.S.D. CITTA’ DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 15 AL SIG. CONTI NIBALI ELIO DOMENICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA, A.C.R. MESSINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 26.9.2012, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 11790/409PF 12-13/SP/BLP DEL 19.9.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013) Le doglianze mosse con il proposto reclamo non risultano idonee a scalfire la decisione resa dal primo Giudice, che appare totalmente condivisibile anche nell’irrogazione della pena, ampiamente ridotta, per il sig. Pietro Lo Monaco e per il sig. Domenico Conti Nibali, in relazione alle richiese della Procura Federale. Ed invero, i fatti risultano inconfutabilmente acclarati dalle audizioni acquisite agli atti e dalla stessa confessione degli interessati, per cui non può sorgere alcun dubbio in ordine alla circostanza che il sig. Lo Monaco, in occasione della partita disputata il 26.9.2012 tra A.C.R. Messina e S.S.D. Città di Messina, sia entrato nel campo di gioco e negli spogliatoi, assistendo alla partita da luogo il cui accesso gli era precluso a cagione del suo pregresso status di tesserato federale inibito. Non discrimina peraltro il comportamento del sig. Conti Nibali, Presidente del S.S.D. Città di Messina, la circostanza che la detta ultima società non fosse di fatto la società ospitante, atteso che il predetto si è comunque intrattenuto a lungo in conversazione, facendosi anche fotografare con la persona inibita, laddove, nel rispetto dei doveri e degli obblighi di cui all’art. 1 C.G.S., avrebbe dovuto denegare qualsivoglia contatto, invitando comunque il sig. Pietro Lo Monaco a non accedere nel campo di gioco e negli spogliatoi. Consegue dalle dedotte argomentazioni la totale infondatezza del proposto reclamo e il suo conseguente rigetto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Città di Messina S.r.l. di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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