F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’U.S.D OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. FLAVIO EMILIO RADAELLI; – DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: – DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAG. 5 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 2.4.2012 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; – DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8760/1062PF 12-13/AM/FDA DEL 27.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014 e su www.figc.it 9. RICORSO DELL’U.S.D OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. FLAVIO EMILIO RADAELLI; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: - DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAG. 5 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 2.4.2012 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8760/1062PF 12-13/AM/FDA DEL 27.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013) Preliminarmente, devesi ritenere priva di alcun valore la doglianza della Procura, in relazione all’omesso ricevimento degli atti nei termini, presso il suo Ufficio. Il reclamo è stato tempestivamente trasmesso dalla U.S.D. Olginatese presso gli Uffici Federali e ciò induce a ritenere l’insussistenza della eccepita inammissibilità del reclamo, in virtù del principio reiteratamente affermato dalla C.G.F. della conservazione degli atti processuali, a nulla rilevando che il reclamo, ancorché correttamente indirizzato presso la Federazione, non rechi la specificazione dell’indirizzo della Procura, essendo questo interno agli Uffici della Federazione medesima. Nel merito, il ricorso appare fondato e merita accoglimento. Premesso che l’atto dedotto in giudizio ha un peculiare requisito formale (redazione conforme ai moduli federali) che deve essere rispettato, nella fattispecie, non si tratta di un atto di prima formazione, ma di una mera proroga della fidejussione, formalizzata in maniera identica ed ininterrotta a far data dalla stagione calcistica 2004/2005 senza subire contestazione di sorta, per cui, la parte interessata aveva maturato il legittimo affidamento di aver sempre operato correttamente. A ciò aggiungasi che la fidejussione, a tutto concedere, sarebbe stata carente di una piccola parte, mentre per il resto rispettava correttamente il modulo federale ed in ogni caso, la stessa era conforme al modulo trasmesso dal Dipartimento Interregionale. Da ultimo, non può tacersi che la società reclamante, avuta cognizione della mera irregolarità formale, si è immediatamente attivata per conseguire e trasmettere copia della fidejussione con l’integrazione richiesta e ciò dimostra vieppiù che non vi era alcun intento di violare la normativa Federale, non potendosi peraltro imputare alla parte, il ritardo della Banca nel trasmettere il nuovo testo fidejussorio conforme a quello federale, integrato con la clausola mancante. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco), annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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