LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 27 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. CAGLIARI – soc. MILAN

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111 DEL 27 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. CAGLIARI – soc. MILAN Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Cagliari – soc. Milan del 26 gennaio 2014 nella quale, tra l’altro, si attesta che “all’86° del secondo tempo, dopo aver segnato il goal, il calciatore Mario Balotelli era fatto oggetto di buu uh da un elevato numero di tifosi della curva del Cagliari (circa 200-250), con uno sporadico gruppo dei medesimi tifosi (circa 30) che contemporaneamente intonavano il verso :- uuh, uuh, uuh – che richiama il verso della scimmia” “il numero dei sostenitori della società Cagliari collocati nel settore dello stadio "Sant'Elia" di Cagliari denominato "curva nord" era circa 2.230””tutti e tre i collaboratori udivano univocamente” “i collaboratori erano posizionati, in funzione della limitata capienza dello stadio, a ridosso della Curva Nord occupata dai tifosi del Cagliari, presso la zona mediana del campo e a ridosso del tunnel”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, ed è rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “percettibilità” e per la sua “dimensione”, anche correlata al numero delle persone collocate nel settore in questione; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Cagliari deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Cagliari con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.
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