DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 440 del 22.01.2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 GARA DEL 12/01/2014: VIRTUS FONDI CALCIO A 5 – CAPITOLINA CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 440 del 22.01.2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
GARA DEL 12/01/2014: VIRTUS FONDI CALCIO A 5 – CAPITOLINA CALCIO A 5
Reclamo preposto dalla società VIRTUS FONDI CALCIO A 5 avverso l'esito della gara VIRTUS FONDI CALCIO A 5 - CAPITOLINA CALCIO A 5.
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Virtus fondi entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società ha fatto pervenire al riguardo un preannuncio di reclamo mirante a vedere riconosciuta la sussistenza di una causa di Forza maggiore che ha impedito la squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell’incontro, non provvedendo però ad inoltrare la documentazione giustificativa prevista dall’art.55 delle N.O.I.F.entro il termine perentorio previsto dall’art.29 comma 4,lettera b del C.G.S.; decide:
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 411 del 16.01.2014 di ritenere la società Virtus Fondi responsabile della mancata disputa dell’incontro comminandole la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
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