COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 30/1/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SILVI AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SPITILLI FRANCESCO PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO SILVI / F.LLI CAMBISE C5, DISPUTATA L’11.01.14 PER IL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE “C1” (C.U. N°35 del 16.01.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°37 del 30/1/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SILVI AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SPITILLI FRANCESCO PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO SILVI / F.LLI CAMBISE C5, DISPUTATA L'11.01.14 PER IL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE “C1” (C.U. N°35 del 16.01.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società FC Atletico Silvi ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento assumeva comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
La società appellante ha chiesto ridursi la sanzione perché eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Dagli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato emerge che l’espulsione dello Spitilli è stata comminata a seguito di comportamento antisportivo nei confronti del direttore di gara e, successivamente minaccioso.
Da ciò consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata in questa sede, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minore misura di € 78,00 e disponendo l’integrazione mediante addebito della residua somma di € 52,00.
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