COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MISERIA E NOBILTÀ – GARA MISERIA E NOBILTÀ I ALMA SALERNO DEL 24.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MISERIA E NOBILTÀ – GARA MISERIA E NOBILTÀ I ALMA SALERNO DEL 24.11.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, rilevata l’assenza della società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, sebbene ritualmente convocata per ben tre volte; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 45 del 28.11.2013, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società reclamante, la sanzione dell’ammenda di euro 750.00 per aver un proprio sostenitore colpito con un calcio il direttore di gara mentre si recava nello spogliatoio (sanzione aggravata per recidiva – C.U. n. 25 del 3.10.2013). Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 3.12.2013 e, successivamente, a mezzo plico raccomandata postale, la società reclamante ha proposto ricorso avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante va respinta. Invero, le doglianze della reclamante, secondo le quali gli arbitri non si sono lamentati di una presunta aggressione da parte dei sostenitori e che, soltanto per “questioni logistiche”, dovute ad un sottopasso stretto, facilmente “vi è contatto tra i calcettisti e i due arbitri”, si appalesano inidonee alla confutazione delle asserzioni del direttore di gara, in ordine alla descrizione dei fatti verificatisi al termine della gara. A tal proposito, nel ribadire il principio giuridicosportivo, secondo il quale il referto di gara è fonte di prova privilegiata, deve aggiungersi che l’arbitro ha descritto, con chiarezza e precisione, la condotta antisportiva del sostenitore della società reclamante. Deve, infine, sottolinearsi – per quanto attiene alla commisurazione della sanzione – che la decisione del Primo Giudice risulta equa e proporzionata, in rapporto alla gravità dell’episodio narrato ed in considerazione del fatto che la società reclamante è recidiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Miseria e Nobiltà; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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