COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare 07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919 DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63 del 30.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
07. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAVESE 1919 – GARA MONTERUSCELLO I CAVESE 1919
DEL 3.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI
La C.D.T., vista la propria decisione adottata in data 9.12.2013, pubblicata, a stralcio, sul
Comunicato Ufficiale del C.R. Campania-S.G.S., n. 27 del 12.12.2013; sentita la società reclamante,
nella persona del sig. Schiavino Rosario, delegato dal presidente della medesima, rileva che, come
dichiarato in sede di audizione dall’innanzi nominato delegato del presidente, né il sig. Iovine
Antonio (che era stato delegato dal presidente della società reclamante in occasione della
precedente riunione, del 9.12.2013), né il sig. Iovine Gianmarco (dirigente accompagnatore ufficiale,
in occasione della gara in epigrafe) erano formalmente tesserati, né censiti, a favore della società
Monteruscello, alla data della gara in esame. Risulta accertato, altresì, che la distinta di gara della
società Cavese 1919 è stata erroneamente compilata, nell’indicazione del calciatore n. 7, il cui
nominativo non è Liguori Mano Christian (come inconfutabilmente si rileva dalla lettura della distinta
medesima), bensì Liguori Mariochristian, come documentato dalla società ricorrente. Sulla base
delle indicate infrazioni, questa C.D.T. giudica di dover sanzionare la società Cavese 1919 (che,
mediante la richiamata, erronea compilazione della distinta ufficiale di gara, ha indotto in errore la
società Monteruscello, in relazione alla posizione soggettiva del calciatore Liguori Mariochristian)
con l’ammenda di euro 70,00, anche in ragione dell’omesso tesseramento / censimento dei due
dirigenti, sigg. Iovine Antonio e Iovine Gianmarco. P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere, a carico della società Cavese 1919, in ragione degli errori nella compilazione
della distinta ufficiale di gara, nonché dell’omesso tesseramento / censimento dei due
nominati dirigenti (sigg. Iovine Antonio e Iovine Gianmarco) l’ammenda di euro 70,00; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, sulla quale questa C.D.T. si era già pronunciata, nella
sua decisione, a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania-S.G.S., n. 27
del 12.12.2013.
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