COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 29.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PILASTRO CALCIO RONDONE avverso sqalifica per 4 giornate calc. LAZZARI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 26 del 16.1.2014 gara SARAGOZZA – PILASTRO CALCIO RONDONE del 12.1.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 29.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PILASTRO CALCIO RONDONE avverso sqalifica per 4 giornate calc. LAZZARI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 26 del 16.1.2014 gara SARAGOZZA - PILASTRO CALCIO RONDONE del 12.1.2014 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame in quanto inoltrato senza alcuna sottoscrizione, dal che ne discende l'inesistenza dell'atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell'A.S.D. PILASTRO CALCIO RONDONE e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it