COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELL’ASD CRETAROSSA NETTUNO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELL’ASD CRETAROSSA NETTUNO Con atto del 16 settembre 2013 la Procura Federale della FIGC ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale la ASD Cretarossa Nettuno ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Iardino Umberto. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduceva che il 28-4-2013 Iardino Umberto, tesserato all’epoca dei fatti per la società ASD Cretarossa Nettuno come istruttore di giovani calciatori e figlio del presidente della società Iardino Domenico, aveva telefonato al servizio pronto AIA e, parlando con l’operatore Corsetti Cesare, aveva ricoperto di insulti l’organizzazione federale e l’AIA per aver designato a dirigere la gara Cretarossa Nettuno - Cynthia 1920 in svolgimento, un arbitro, a suo dire, incapace, assumendo anche un atteggiamento minaccioso. A seguito delle indagini esperite, la Procura Federale, giunta senza ombra di dubbio alla identificazione dell’autore della telefonata che, sentito in audizione, non aveva negato l’effettuazione della stessa, negandone però i contenuti minacciosi ed insultanti, deferiva la società di appartenenza per responsabilità oggettiva in ordine alle violazioni ascritte al suo tesserato, mentre provvedeva a separato deferimento dell’allenatore Iardino innanzi all’Organo Disciplinare competente per gli appartenenti al Settore Tecnico. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione rituale alle parti ed assegnando alla deferita termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire una memoria difensiva la società Cretarossa la quale, non negando i fatti, chiedeva una sanzione attenuata in quanto, al di là delle espressioni contenute nella telefonata di cui il tecnico si era pentito, lo scopo della stessa era stato solo quello di tutelare il direttore di gara che veniva in quel momento fortemente contestato dalla tifoseria avversaria e che sia l’Arbitro che il tutor erano stati tutelati in ogni modo e scortati a fine gara sino alle autovetture per evitare qualsiasi incidente. Nella riunione nessuno era presente per la società deferita. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità della stessa e richiedeva l’irrogazione dell’ammenda di € 300,00. Ritiene la Commissione che i fatti ascritti siano stati provati e pacificamente ammessi. Sulla sanzione ritiene altresì che la richiesta della Procura Federale sia equa e proporzionata al fatto che va ricondotto all’improvvida iniziativa di un tesserato che ha abusato di un servizio lodevolmente messo a disposizione dalla Federazione in collaborazione con l’AIA per ovviare agli inconvenienti derivanti dal ritardo o dall’assenza dell’Arbitro designato per dirigere la gara. Il tecnico non poteva certo ignorare che inoltrando le sue lamentele, espresse in modo inurbano e non regolamentare, a quel numero telefonico, si rivolgeva alla persona sbagliata ed ostacolava il corretto funzionamento del servizio per tutt’altro predisposto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere la società ASD CRETAROSSA NETTUNO responsabile della violazione ascritta e per l’effetto di irrogarle l’ammenda di € 300,00. La sanzione comminata decorre dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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