COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GRENGA GINO PRESIDENTE DELLA USD CAMPO BOARIO LATINA E DELLA SOCIETA’ USD CAMPO BOARIO LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 31.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GRENGA GINO PRESIDENTE DELLA USD CAMPO BOARIO LATINA E DELLA SOCIETA’ USD CAMPO BOARIO LATINA Con atto dell’11-1-2013 la Procura Federale della FIGC ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Grenga Gino, presidente della ASD Bassiano, oggi USD Campo Boario Latina, per rispondere delle violazioni dell’articolo 1 comma 1 CGS e dell’articolo 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e la società USD Campo Boario Latina, già ASD Bassiano, per responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS, nelle violazioni ascritte al suo legale rappresentante. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduceva che la società Bassiano, come da segnalazione pervenuta dal Comitato Regionale della FIGC, non aveva ottemperato nei termini regolamentari alla decisione assunta dal Collegio Arbitrale presso la LND in esito alla vertenza promossa nei confronti dell’ASD Bassiano dall’allenatore Stefano Campolo. La decisione del lodo risultava pubblicata sul comunicato ufficiale 5 della stagione sportiva 2012/2013 emesso dal Collegio Arbitrale presso la LND e con la stessa la società veniva onerata a pagare all’allenatore la somma di € 7.000,00 per il premio di tesseramento pattuito e non pagato ed € 95,00 per gli interessi legali. Deferiva quindi alla Commissione Disciplinare il presidente, nella qualità di legale rappresentante della società ed in virtù del rapporto di immedesimazione organica, quale effettivo responsabile della violazione e la società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente. Rilevava infine come la società Bassiano si fosse fusa all’inizio della corrente stagione con la società Atletico Littoria originando quindi la società Campo Boario Latina con la stessa sede e lo stesso presidente. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione rituale ai deferiti ed invitandoli a far pervenire scritti difensivi. Facevano pervenire scritti difensivi i deferiti che eccepivano preliminarmente la carenza di comunicazione di fissazione dell’udienza tenutasi innanzi al collegio arbitrale il 4 maggio 2013. Invero la società aveva ricevuto il ricorso dell’allenatore e venuta a conoscenza dallo stesso della fissazione dell’udienza per tale data aveva provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto dal Campolo il 1 maggio 2013 come da quietanza sottoscritta dallo stesso allenatore. Non aveva poi ricevuto alcuna altra comunicazione se non quella del deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare da parte della Procura Federale. Invero aveva provveduto al pagamento di quanto spettante all’allenatore sin dal 1 maggio 2013 come da dichiarazione liberatoria allegata. Alla memoria risulta in effetti allegata una raccomandata al Collegio Arbitrale del 9-9-2013 con la ricevuta di trasmissione in pari data e la prova di consegna del 10-9-2013, con cui viene trasmessa una dichiarazione liberatoria sottoscritta dallo stesso allenatore e datata e firmata per ricevuta il 1- 5-2013 con allegata la copia del documento d’identità del Campolo sottoscritto dallo stesso. Alla riunione fissata per la discussione del deferimento nessuno era presente per i deferiti ed il rappresentante della Procura Federale rilevava come non fossero indicate le modalità di pagamento della cifra determinata nel lodo e non vi fosse alcuna certezza che il pagamento fosse avvenuto nella data indicata, anche in considerazione dell’invio della stessa solo in data 9 settembre 2013, peraltro al Collegio Arbitrale e non al Comitato Regionale Lazio, come prescritto, concludeva pertanto per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della inibizione di sei mesi per il presidente Grenga e l’ammenda di € 200,00 e la penalizzazione due punti in classifica per la società Campo Boario Latina. Ritiene la Commissione, preliminarmente, di dover respingere in quanto infondata la eccezione di irregolarità della procedura tenutasi innanzi al Collegio Arbitrale per difetto di comunicazione della riunione fissata per la discussione. Invero dalla lettura della stessa memoria difensiva viene confermato che la società era a conoscenza del ricorso dell’allenatore ed anche della data fissata per la discussione, tanto che si è determinata a pagare in data antecedente alla stessa. E’ ben vero che la riunione infatti venne fissata per il 4 maggio 2013 e la società avrebbe pagato, come da data apposta sulla liberatoria, il 1-5-2013, rinunciando evidentemente alla festività per adempiere a quanto dovuto. La società quindi per sua stessa ammissione ha avuto cognizione del procedimento e della sua scansione temporale e quindi l’eccezione appare infondata, al di là della ricezione o meno della raccomandata di notifica del procedimento e richiesta di controdeduzioni, della cui trasmissione il Collegio da atto nella decisione. Appare poi francamente incomprensibile perché la società non abbia trasmesso, al Collegio Arbitrale, prima della riunione, la copia della liberatoria e si sia determinata a farlo solo quattro mesi dopo, senza apparente ragione in quanto, al momento, non aveva nemmeno ricevuto la notifica dell’atto di deferimento. In esito, però, al documentato pagamento, non possono essere ritenute totalmente ammissibili le eccezioni della Procura Federale. E’ ben vero che la documentazione trasmessa non è pienamente assolutoria, in quanto pervenuta dopo il termine prescritto dal regolamento, ma è altrettanto vero che non vi è prova in atti della falsità dell’apposizione della data né che la stessa data sia stata apposta, concordemente, dalle parti in epoca successiva al 1 maggio 2013 ed anteriore al 9-9-2013 e dopo il termine dell’8 giugno 2013 (30 giorni dalla pubblicazione della decisione sul comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti del 9-5-2013). Poiché, come già deciso in analoga fattispecie, la Commissione ritiene che la violazione punita dal regolamento sia l’omesso pagamento e non l’omessa trasmissione nei termini della documentazione relativa che, al più, può dar luogo a diversa e ben più tenue sanzione disciplinare, si deve procedere da parte della Procura Federale ad ulteriori indagini, con l’audizione dell’allenatore in riferimento all’effettiva data del pagamento ed alla veridicità nella sua interezza della documentazione presentata dalla società nonché sulle modalità dell’erogazione che, alla luce delle note disposizioni in materia di antiriciclaggio, deve aver lasciato traccia bancaria. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare ORDINA La trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’espletamento del supplemento di indagini come richiesto nella parte motiva. Riserva all’esito la fissazione di nuova riunione, con avviso alle parti, per la deliberazione sul deferimento. Manda, per la comunicazione alle parti del presente provvedimento, alla segreteria del Comitato Regionale Lazio.
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